Lo sappiamo. La nostra è una burocrazia infernale. L’Italia è all’ottantasettesimo posto nella classifica della Banca mondiale per facilità di fare impresa e al settantasettesimo per snellezza e costi delle procedure amministrative necessarie per iniziare un’attività (dati de Il Sole-24 Ore). Se snellire la burocrazia può contribuire alla ripresa economica, affinché un’azienda possa competere senza il peso di inutili adempimenti, occorre però molta attenzione se si vogliono semplificare anche procedure aziendali sulla salute e sicurezza sul lavoro, come sembra che il governo in carica voglia fare.

Il rischio, altrimenti, è di compromettere l’efficacia di essenziali obblighi posti dalla legge a garanzia di tutela dei lavoratori. Le misure di semplificazione in questo campo, secondo le anticipazioni disponibili (una bozza di decreto legge), riguarderebbero un ampio ventaglio di adempimenti, relativi a: l’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria di prestazioni lavorative di breve durata, la relazione annuale del medico competente al servizio sanitario nazionale, la valutazione dei rischi da interferenze, il documento di valutazione dei rischi per piccole aziende “a basso rischio”, i piani di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, l’esclusione dall’obbligo di rispettare le norme sui cantieri temporanei e mobili per i piccoli scavi, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Il testo del provvedimento, prossimamente all’esame dal Consiglio dei ministri, non permette di valutare pienamente il contenuto effettivo di tutte le misure di semplificazione che saranno adottate, anche perché il dettaglio di molte di esse è rinviato a una decretazione secondaria. Tuttavia, dalla loro formulazione generale è già possibile individuare le probabili conseguenze negative che ne possono discendere per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Segnaliamo qui sinteticamente gli aspetti che destano maggiore preoccupazione. Ci riferiamo alle misure rivolte ad alleggerire la procedura di  valutazione dei rischi, mediante “dichiarazioni redatte in forma semplificata” (articolo 4). Ciò riguarderebbe due tipologie di imprese: quelle fino a 10 addetti che risulteranno classificate in “settori di attività a basso rischio infortunistico” (che saranno individuati con apposito decreto) e quelle fino a 50 che ottengano una riduzione del tasso medio di rischio della tariffa dei premi assicurativi dovuti all’Inail.

Poiché il Testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) già prevede un alleggerimento dell’onere di documentare la valutazione dei rischi per le imprese delle dimensioni suddette (tramite procedure standardizzate già definite e che andranno in vigore entro fine anno), introdurre ora una classificazione di settore per cui un’azienda possa essere ritenuta a basso rischio a prescindere dalla sua realtà operativa concreta, suscita forti perplessità.

Lo stesso genere di considerazioni vale
per l’introduzione nei cantieri temporanei e mobili di “modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza” (articolo 5), mentre rappresenterebbe un grave colpo al patrimonio di conoscenze che deve possedere il Sistema informativo nazionale per la prevenzione l’abolizione della denuncia degli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (articolo 6), così come la cancellazione della relazione che il medico competente deve redigere e trasmettere annualmente al Servizio sanitario nazionale, con le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ed elaborate evidenziando le differenze di genere.