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L’Inps non solo si arroga il diritto di interpretare le leggi in senso restrittivo, anche senza il necessario supporto normativo, ma addirittura non collabora neppure con il Parlamento per superare le incongruenze tra ciò che dice la legge e le sue conseguenze. È un po’ quello che sta accadendo sulla norma eccezionale per i nati nel 1952, ai quali la legge Fornero sulle pensioni aveva concesso una deroga ai requisiti di accesso al pensionamento, per consentire loro di andare in pensione anticipata a 64 anni e 7 mesi, ai sensi dell’articolo 24, comma 15 bis, della legge 214/2011. Lo scopo del legislatore era quello di mitigare gli effetti particolarmente penalizzanti derivanti dal brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi, per quanti, soprattutto donne, pur essendo quasi vicini al traguardo, rischiavano un eccessivo slittamento del pensionamento.
L’ultimo atto di una vicenda, che si trascina oramai da diversi anni e per la quale l’Inca ha avviato un contenzioso legale, si è consumato in Commissione lavoro della Camera il 12 aprile scorso quando i capigruppo Maria Luisa Gnecchi, Giovanna Martelli, Sergio Pizzolante, Giovanni Paladino, Renata Polverini, Walter Rizzetto, Roberto Simonetti, Vincenzo Labriola e Giorgio Airaudo hanno manifestato, in una nota diffusa dalle agenzie di stampa, una “ferma protesta e indignazione”, perché ancora una volta, hanno affermato, l’Inps “continua a latitare sulle informazioni richieste da tempo da vari gruppi parlamentari sui dati relativi alle donne nate nel 1952 e sui lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per andare in pensione nel 2012. Questa situazione – affermano – rende impossibile l’attività legislativa”.
In buona sostanza, l’Istituto stesso, pur avendo più volte invocato un intervento legislativo chiarificatore della norma per consentire una sua applicazione estensiva, al dunque rifiuta di fornire i dati necessari a chi deve provvedere a modificarla. “Un atteggiamento contraddittorio – spiega Morena Piccinini, presidente Inca – che la dice lunga sulle reali intenzioni dell’Istituto, troppo preso a comprimere i diritti, soprattutto quando si tratta di lavoratrici”. “Peraltro – aggiunge –, di modifiche non ce ne sarebbe bisogno, visto e considerato che il ministero del Lavoro è già intervenuto a correggere le indicazioni operative fornite dall’Istituto previdenziale”.
Infatti, in un primo momento, l’Inps con la circolare n. 35 del 2012 aveva affermato che la norma eccezionale dovesse riguardare solo i lavoratori e le lavoratrici del settore privato che al 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore della legge Monti-Fornero, risultassero occupati. Successivamente, però, il dicastero del Lavoro, anche su sollecitazione dell’Inca, con la nota n.13672/2016, è intervenuto indicando un'interpretazione estensiva che comprendeva anche coloro che a quella data non risultassero occupati.
L’Inps prende atto della decisione ministeriale, ma nella circolare che ne è seguita, n. 196 dell’11 novembre 2016, di propria iniziativa inserisce arbitrariamente e in assenza di una specifica espressa previsione legislativa, una pesante limitazione di accesso. Infatti, stabilisce che, per quanti non risultano occupati al 28 dicembre, i requisiti contributivi devono essere perfezionati utilizzando la sola contribuzione maturata in qualità di lavoratore dipendente del settore privato escludendo, quindi, dal computo i periodi di versamenti volontari, figurativi per servizio militare, maternità fuori dal rapporto di lavoro, disoccupazione indennizzata, mobilità, nonché i periodi di riscatto per il conseguimento di studio. “Una decisione del tutto arbitraria, ma anche dal forte sospetto di illegittimità – spiega ancora Piccinini – che crea veri e propri paradossi. Mentre per chi è occupato al 28 dicembre 2011 l’anzianità contributiva tiene conto di tutti i versamenti, compresi quelli da riscatto e figurativi, per chi risulta a quella data disoccupato vale incomprensibilmente la regola restrittiva imposta dall’Inps”.
Dunque, a parità di età e di requisiti anagrafici e contributivi, due persone si troverebbero davanti prospettive sostanzialmente diverse. L’avvocato Maria Afrodite Carotenuto, che assiste l’Inca nei ricorsi legali, suggerisce un esempio davvero calzante: due lavoratrici nate nel 1952, nessuna delle quali aveva maturato i 15 anni al 31 dicembre 1992 e che sono arrivate successivamente a superare i 20 anni di contribuzione sulla base di attività saltuarie, intervallate da periodi coperti dal trattamento di disoccupazione e sulla base di accrediti figurativi per maternità intervenute al di fuori del rapporto di lavoro; tutte e due con un contratto a termine, ma con scadenze diverse: uno al 31 dicembre 2011 e l’altro al 30 settembre dello stesso anno. La prima, risultando occupata al 28 dicembre, potrà andare in pensione di vecchiaia a 64 anni e 7 mesi, l’altra, invece, dovrà aspettare fino a 67 anni, non potendo computare né la contribuzione figurativa per maternità, né quella figurativa per disoccupazione. Si tratta di un atteggiamento “gravemente discriminatorio – spiega Carotenuto –, in palese violazione dell’articolo 3 della Costituzione, andando a introdurre illegittimamente trattamenti differenziati per categorie di lavoratori del medesimo settore e fondando tali distinzioni unicamente sulla tipologia di contribuzione”.
Nonostante l’Inps non abbia ancora fornito i dati, secondo una stima approssimativa dell’Inca gli aventi diritto sarebbero circa 20mila. “Una platea ridotta – osserva Piccinini – che rende ancor più incomprensibile l’atteggiamento di chiusura dell’Istituto. Per questa ragione il patronato della Cgil andrà avanti con i ricorsi legali e invita le lavoratrici e i lavoratori interessati a rivolgersi agli uffici territoriali per controllare la posizione assicurativa individuale ed eventualmente avviare il contenzioso giudiziario, una volta accertati i requisiti richiesti”.