In Italia sono centinaia di migliaia l’anno gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail. Si va dai più gravi – nei quali rientrano quelli con esito mortale – a quelli con conseguenze meno preoccupanti. Per capire cosa fare quando si è vittime di un infortunio occorre innanzitutto distinguere tra le varie tipologie. Solo così si potrà ottenere la corretta tutela da parte dell’Istituto.

Infortunio sul lavoro

Sul sito dell’Inca, il patronato della Cgil, nella sezione dedicata all’assistenza viene spiegata molto bene la differenza tra le diverse tipologie di infortunio. Innanzitutto c’è l’infortunio sul lavoro, quello che “si verifica quando una lavoratrice o un lavoratore subisce un danno alla salute durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, con conseguenze che comportano una prognosi superiore a tre giorni o, nei casi più gravi, la morte”.

“La legge – si legge sul sito del patronato – parla di ‘occasione di lavoro’, includendo tutte le situazioni che possono essere collegate al lavoro, anche se avvenute fuori dall’orario o dal luogo abituale. Per ottenere il riconoscimento dell’infortunio è quindi fondamentale dimostrare la correlazione tra attività lavorativa ed evento”.

“Gli infortuni più comuni derivano da eventi traumatici (cadute, ferite da taglio, schiacciamenti), ma non sono gli unici. Un infortunio può avvenire anche in caso di: sforzi muscolari, contatto con agenti biologici (virus, batteri, funghi, parassiti, ecc), condizioni climatiche estreme (colpo di calore), aggressioni fisiche o verbali da parte di colleghi, clienti, pazienti o utenti”. Tra i casi particolari di infortunio sul lavoro il sito del patronato della Cgil accende i riflettori sull’infortunio da colpo di calore, su quello da aggressione – comprese le minacce verbali (minacce, insulti, comportamenti intimidatori) –, sugli infortuni da agenti biologici.

Infortunio in itinere

La seconda tipologia è quella dell’infortunio in itinere. Perché si configuri questa tipologia l’infortunio deve avvenire durante il percorso casa-lavoro o lavoro-casa, durante lo spostamento tra due diverse sedi lavorative (se la persona ha contratti con più di un’azienda), durante la pausa pranzo, se il lavoratore deve lasciare il luogo di lavoro per mancanza di mensa aziendale. “Sono ammesse variazioni del percorso in caso di necessità, ad esempio deviazioni obbligate dal traffico o per accompagnare un figlio o una figlia a scuola – si legge su inca.it –. Se utilizzi un mezzo privato, il suo uso deve essere considerato ‘necessitato’, ovvero giustificato da: assenza di mezzi pubblici compatibili con gli orari di lavoro, distanza eccessiva dalle fermate dei mezzi pubblici, tempi di percorrenza troppo lunghi con i mezzi pubblici, esigenze familiari o di salute particolari”. Biciclette e monopattini sono sempre considerati mezzi necessitati.

Infortuni a studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro

Un’altra tipologia di infortunio da considerare è quella che colpisce gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Oggi, dopo alcuni fatti di cronaca che hanno visto studenti vittime di infortuni anche mortali negli ultimi anni, è stata ampliata la copertura assicurativa Inail che li tutela e che adesso comprende anche gli infortuni in itinere, cioè quelli che avvengono nel tragitto dall’abitazione (o altro domicilio) al luogo di svolgimento delle attività e viceversa. “In passato – si legge su inca.it –, la tutela era limitata solo ad alcune attività specifiche (come esercitazioni pratiche, laboratori, educazione fisica o viaggi di istruzione) ed escludeva l’infortunio nel normale percorso casa-luogo di lavoro, salvo il tragitto dalla scuola all’azienda”.

Nel 2023 è stata estesa in via sperimentale la copertura Inail a tutte le attività di insegnamento-apprendimento del sistema nazionale di istruzione e formazione. Questa tutela è diventata strutturale e stabile a partire dall’anno scolastico 2025-2026. Inoltre, la legge vieta nelle convenzioni tra scuole e imprese che queste ultime assegnino gli studenti a lavorazioni ad alto rischio, come individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’azienda.

A cosa si ha diritto se si è vittima di un infortunio sul lavoro

Ecco a cosa si ha diritto quando si resta vittima di un infortunio sul lavoro. Innanzitutto è prevista l’indennità temporanea Inail, “un indennizzo economico che sostituisce la retribuzione durante il periodo di assenza dal lavoro dovuto a inabilità temporanea causata da infortunio o malattia professionale. La maggior parte dei contratti collettivi prevede un’integrazione da parte del datore di lavoro”. L’Inail paga a partire dal quarto giorno successivo all’infortunio e fino al 90° giorno, l’indennità è pari al 60% della retribuzione dal 91° giorno in poi, l’indennità è pari al 75% della retribuzione il giorno dell’infortunio e i primi tre giorni di assenza sono a carico del datore di lavoro.

Ci sono le prestazioni economiche: danno biologico e rendita. Il danno biologico riguarda i postumi permanenti che l’infortunio o la malattia hanno lasciato sulla salute di chi l’ha subito. Questi danni si misurano con le percentuali: 0% – 5% micro-danni in franchigia: nessun indennizzo, ma il caso resta riconosciuto e puoi chiedere aggravamento in futuro. 6% – 15%: indennizzo una tantum, calcolato su tabelle. 16% – 100%: rendita vitalizia mensile.

C’è poi il danno differenziale. “In caso di responsabilità del datore di lavoro – si legge sul sito del patronato – puoi ottenere, con Inca Cgil, il risarcimento del danno differenziale: copre la differenza tra il danno totale e quanto erogato da Inail; comprende danni fisici, morali, patrimoniali ed esistenziali”.

L’assegno di incollocabilità è, invece, una “prestazione economica destinata agli invalidi del lavoro che non possono essere inseriti in alcuna attività professionale. Il beneficio spetta nei casi in cui la perdita della capacità lavorativa o la natura dell’invalidità rendano impossibile qualsiasi forma di occupazione e non consentano di accedere al beneficio dell’assunzione obbligatoria – si legge su inca.it –. Per ottenere l’assegno è necessario rispettare specifici requisiti, tra cui anche un limite di età. Limite nel 2025 adeguato automaticamente all’età pensionabile. Restano invariati i requisiti legati al grado di invalidità: riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 34% per infortuni e malattie professionali denunciati fino al 31 dicembre 2006, menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% per eventi denunciati dal 1° gennaio 2007. La prestazione non è riconosciuta agli invalidi che possono beneficiare dell’assunzione obbligatoria. Puoi chiedere aggravamento entro dieci anni dall’evento (una volta all’anno nei primi quattro anni, poi al 7° e al 10° anno). Se avviene un nuovo infortunio, i termini ripartono”.

Cosa fare?

Se hai avuto un infortunio sul lavoro Inca Cgil consiglia di “conservare la documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso e contattare il patronato all’indirizzo infortuni@inca.it. Ricordati che hai tre anni per denunciare l’infortunio”. L’Inca Cgil è presente su tutto il territorio nazionale con operatrici e operatori esperti in infortuni sul lavoro, medici convenzionati e legali e dà un supporto completo nella richiesta di riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Inail.