Con le sentenze n. 26979 e n. 26978 la Suprema Corte applica il nuovo principio a un contratto a chiamata e a un solo giorno di lavoro in agricoltura. Escluso anche il calcolo sul singolo rateo mensile.

Cosa è successo

Due giornate di pulizie in un albergo, pagate 20 euro netti in tutto. Un giorno di lavoro in un’azienda agricola, pagato circa 60 euro. In entrambi i casi l’Inps aveva chiesto la restituzione di tutta la pensione quota 100 dell’anno: quasi 11 mila euro nel primo caso, oltre 19 mila nel secondo. Per la Corte di Cassazione quei recuperi non sono corretti. Chi viola infatti il divieto di cumulo perde una parte di pensione pari al reddito da lavoro percepito, non l’intero anno. Lo ribadiscono le sentenze n. 26979 e n. 26978, pubblicate entrambe il 16 ottobre 2026, che intervengono anche su diverse tipologie contrattuali.

Confermato il nuovo orientamento della Cassazione

Le due pronunce confermano il nuovo orientamento avviato dalla Cassazione con la sentenza n. 26864 del 14 ottobre, di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi. Quel caso riguardava compensi qualificati come collaborazioni coordinate e continuative. Questa volta si tratta di lavoro subordinato: un contratto a chiamata e un rapporto di un solo giorno. Le tre sentenze sono state decise nelle stesse camere di consiglio, il 12 maggio e il 9 luglio 2026, e contengono lo stesso principio di diritto: si restituisce solo quanto guadagnato, non l’intero anno di pensione.

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“È la conferma che le vertenze avviate stanno producendo risultati – spiega Francesca Tornieri, componente del collegio di presidenza di Inca Cgil –. Le richieste di restituzione dell’intera annualità hanno generato un ampio contenzioso, sostenuto anche dal percorso di tutela di Cgil, Inca e Spi. Un passaggio che riteniamo decisivo è stato un ricorso seguito dall’Inca Cgil davanti al Tribunale di Ravenna. Il giudice aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, pur dichiarandola inammissibile, aveva invitato i giudici a cercare un’interpretazione della norma conforme alla Costituzione. Oggi abbiamo tre sentenze e il principio di proporzionalità vale per diversi tipi di rapporto: le collaborazioni, il lavoro a chiamata e il lavoro dipendente anche di un solo giorno”.

Il primo caso: lavoro a chiamata in un albergo

La persona che ha dato il via al ricorso era in pensione con quota 100 dal luglio 2019. Il 10 agosto 2021 ha firmato con una società alberghiera un contratto di lavoro intermittente per mansioni di pulizia, valido fino al 31 agosto. Ha lavorato in due giornate, il 12 e il 16 agosto, per una retribuzione netta di 20 euro. Tra la fine del 2022 e l’aprile 2023 l’Inps le ha comunicato il recupero, tramite trattenute, di 10.951,10 euro: tutta la pensione percepita nel 2021. Il lavoro intermittente, detto anche “a chiamata”, è un contratto di lavoro subordinato disciplinato dal decreto legislativo 81 del 2015. Chi lavora si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può richiedere la prestazione quando ne ha bisogno, anche in modo discontinuo. La retribuzione spetta per le ore effettivamente lavorate.

Nei tre gradi di giudizio sono stati applicati tre criteri diversi. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato illegittimi i provvedimenti dell’Inps e limitato la restituzione al solo rateo di agosto 2021, il mese in cui la pensionata aveva lavorato. La Corte d’appello di Milano ha poi riformato la decisione. Richiamando una sentenza della Cassazione (la n. 30994 del 2024) ha confermato l’interpretazione dell’Inps: la restituzione doveva riguardare tutta la pensione dell’anno, indipendentemente da quanto guadagnato. La Cassazione ha infine escluso entrambe le soluzioni. Né l’anno solare né il mese possono definire le conseguenze della violazione. L’unico periodo di riferimento indicato dalla legge va dalla decorrenza della pensione al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Su questo intero periodo la pensione si riduce di una somma pari al guadagno da lavoro. La causa torna ora alla Corte d’appello di Milano, che dovrà applicare questo criterio.

Il secondo caso: un giorno in un’azienda agricola

Il secondo caso riguarda un pensionato con quota 100 dal luglio 2019 che, nel settembre 2020, aveva lavorato un solo giorno alle dipendenze di un’azienda agricola, per una retribuzione di circa 60 euro. L’Inps gli aveva chiesto 19.632,74 euro, cioè tutta la pensione del 2020. Il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato la somma non dovuta e condannato l’Inps a restituire quanto già trattenuto. La Corte d’appello di Bologna aveva invece dato ragione all’Inps. La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello e rinviato la causa alla Corte d’appello di Bologna, che dovrà applicare il nuovo criterio.

Cosa aggiungono le nuove sentenze

Il primo chiarimento riguarda il tipo di lavoro. Il principio vale anche per il lavoro dipendente, comprese le forme più brevi e saltuarie. Il lavoro intermittente, aveva ricordato la Corte costituzionale nel 2022, è un rapporto subordinato con obbligo di contribuzione. Per questo non rientra nell’eccezione prevista per il lavoro autonomo occasionale.

Il secondo riguarda il criterio mensile, applicato in primo grado. Anche questa soluzione, che collega la perdita al rateo del mese lavorato, viene esclusa. Nel caso concreto avrebbe significato restituire un’intera mensilità di pensione per due giorni di lavoro.

Il terzo riguarda l’effetto deterrente. La Corte d’appello di Bologna aveva sostenuto che solo la perdita dell’intera annualità scoraggia davvero la violazione: altrimenti chi è in pensione potrebbe valutare ogni volta se correre il rischio. Per la Cassazione anche il nuovo criterio rispetta l’obiettivo della legge di evitare il ritorno al lavoro, perché rende il guadagno neutro: chi lavora non ottiene nulla in più rispetto alla sola pensione.

Il quarto riguarda il peso del nuovo orientamento. Con la sentenza n. 162 del 2025, la Corte costituzionale aveva osservato che un’unica pronuncia di legittimità, come la n. 30994 del 2024, non basta a consolidare un’interpretazione. Ora le sentenze che seguono il nuovo criterio sono tre, con un principio di diritto identico.

Chi riguarda

Il principio interessa chi è andato in pensione con quota 100, avendo maturato tra il 2019 e il 2021 almeno 62 anni di età e 38 di contributi, e ha percepito redditi da lavoro non cumulabili prima di raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia. Le tre sentenze riguardano il lavoro dipendente, anche intermittente o di un solo giorno, e le collaborazioni coordinate e continuative. Spesso si tratta di prestazioni minime, come nei casi decisi ora. Il divieto non si applica solo al lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi l’anno.

Cosa fare

Il divieto di cumulo resta in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Anche un contratto di pochi giorni o una singola chiamata da parte di un’azienda possono avere effetti sulla pensione. Prima di accettare, chi è in pensione con quota 100 deve verificare la natura del rapporto proposto.

Le tre sentenze non comportano l’annullamento automatico delle richieste di recupero già notificate né il rimborso delle somme già restituite. Ogni posizione va esaminata singolarmente, verificando i termini applicabili, lo stato dell’eventuale contenzioso e la presenza di decisioni definitive.

Chi ha ricevuto una richiesta di restituzione o sta già subendo trattenute può rivolgersi alle sedi Inca Cgil, anche attraverso lo Spi, portando le comunicazioni dell’Inps e la documentazione sul lavoro svolto.