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Chi è andato in pensione con “quota 100” e ha percepito redditi da lavoro non cumulabili non perde la pensione per tutto l’anno solare. Dal trattamento pensionistico va piuttosto sottratta una somma pari a quanto guadagnato lavorando. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 26864, pubblicata il 14 ottobre 2026.
La decisione si discosta da quanto visto fino ad ora. Sono tanti i casi, raccontati anche in articoli di cronaca, di persone che hanno perso un intero anno di pensione. Questo era frutto della prassi dell’Inps e di una sentenza della stessa Cassazione del 2024 (la numero 30994). Secondo quell’interpretazione, chi violava il divieto perdeva la pensione per l’intero anno in cui aveva percepito il reddito da lavoro, qualunque ne fosse l’importo.
È una decisione di particolare rilievo, che dà forza alla richiesta di un’applicazione proporzionata del divieto di cumulo sostenuta nel percorso di tutela di Cgil, Inca e Spi. Dietro le controversie ci sono persone e famiglie che hanno dovuto affrontare richieste di restituzione di decine di migliaia di euro, anche a fronte di attività lavorative limitate e compensi esigui.
Cosa dice (e cosa non dice) la legge
L’articolo 14 del decreto legge 4 del 2019 ha consentito, in via sperimentale, il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, requisiti da maturare tra il 2019 e il 2021. Il comma 3 prevede che la pensione non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, dalla data di decorrenza fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
L’unica eccezione riguarda il lavoro autonomo occasionale, entro 5.000 euro lordi l’anno. La soglia non vale per gli altri tipi di rapporto. Nella stessa sentenza la Cassazione ha confermato che anche le collaborazioni coordinate e continuative sono soggette al divieto, pure se restano sotto quell’importo. Il punto è che la legge non indica le conseguenze della violazione. L’Inps, fino ad oggi, ha applicato la sospensione della pensione per l’intero anno solare.
Il caso esaminato riguarda un pensionato che nel 2020 aveva percepito compensi per collaborazioni coordinate e continuative. Dopo due decisioni di merito favorevoli all’Inps, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo alle conseguenze della violazione e rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari, che dovrà applicare il nuovo principio di diritto.
Il nuovo principio
Secondo la Cassazione, per divieto di cumulo si intende che non si possono ricevere insieme due trattamenti, la pensione e il reddito da lavoro: ne spetta uno solo. Se il divieto viene violato, la pensione si riduce di una somma pari al guadagno ottenuto.
Il calcolo non riguarda il singolo anno. Lo scomputo va fatto sul trattamento pensionistico complessivo, riferito all’intero periodo che va dalla decorrenza della pensione alla maturazione dei requisiti di vecchiaia. Non conta in quale momento sia stata svolta l’attività lavorativa. L’effetto, osserva la Corte, è di rendere il reddito da lavoro “neutro”: chi lavora non guadagna nulla in più rispetto alla sola pensione, ma non perde più di quanto ha incassato.
Le motivazioni della sentenza
La Corte parte dalla seguente premessa: il divieto di cumulo previsto da quota 100 è un’eccezione in un sistema che, dal 2009, consente in generale di percepire redditi da lavoro anche dopo il pensionamento. Una norma che limita diritti fondamentali va interpretata in modo restrittivo.
Sul piano letterale, “non cumulabile” indica soltanto che i due redditi non possono sommarsi. Il riferimento all’anno contenuto nella norma serve a fissare la soglia di 5.000 euro per il lavoro autonomo occasionale e non può essere esteso alle conseguenze della violazione. Per la Corte non è utilizzabile neppure il parametro mensile.
Quando il legislatore ha voluto la perdita integrale di una prestazione, l’ha scritto in modo esplicito. La sentenza cita l’anticipazione della Naspi, che va restituita “per intero” se si avvia un lavoro subordinato prima della scadenza prevista.
Pesa infine il criterio di proporzionalità, legato agli articoli 3 e 38 della Costituzione. Con l’interpretazione dell’Inps, chi percepisce redditi minimi subirebbe una penalizzazione sproporzionata, mentre chi concentra in un solo anno guadagni superiori all’importo annuo della pensione ne risentirebbe in misura quasi nulla.
I precedenti
Nel 2022 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 234, aveva ritenuto legittimo il divieto di cumulo e la diversa disciplina riservata al lavoro autonomo occasionale sotto i 5.000 euro, che non comporta obblighi contributivi. In quel caso l’Inps aveva chiesto la restituzione di oltre 34 mila euro di pensione a fronte di un reddito di meno di 1.500 euro da lavoro intermittente.
Con la sentenza n. 162 del 2025, la Consulta è tornata sulla questione, sollevata dal Tribunale di Ravenna nell’ambito di un ricorso seguito dall’Inca Cgil. Il caso riguardava un pensionato che aveva lavorato un solo giorno, per otto ore, in un’azienda agricola, guadagnando 83,91 euro lordi: l’Inps gli aveva chiesto quasi 24mila euro. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, ma ha rilevato che la norma presenta una lacuna sulle conseguenze della violazione. Ha inoltre precisato che un’unica sentenza di Cassazione non basta a fondare un orientamento consolidato. Da qui l’invito a cercare un’interpretazione conforme alla Costituzione, raccolto ora dalla Suprema Corte.
La nuova pronuncia si inserisce dunque in un percorso che Collettiva aveva già raccontato il 18 novembre 2025. In quella occasione, Amos Andreoni, del Collegio legale dell’Inca nazionale, aveva indicato proprio nella corrispondenza tra reddito guadagnato e pensione da restituire l’interpretazione coerente con il principio di incumulabilità, oltre lo stesso criterio della sospensione mensile. Rosa Maffei, coordinatrice del Collegio legale, aveva sottolineato il ruolo dei giudici nell’offrire una lettura della norma conforme alla Costituzione. La decisione della Cassazione dà oggi forza a quella lettura e conferma l’importanza del lavoro di tutela svolto dall’Inca.
Cosa fare prima di riprendere a lavorare
Prima di riprendere a lavorare dopo la pensione, è bene informarsi. Il divieto di cumulo resta in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia: la sentenza modifica il calcolo delle conseguenze, non la regola.
Chi è in pensione con quota 100 e riceve una proposta di lavoro, anche breve o poco retribuita, deve prima verificare il tipo di contratto. Una collaborazione e un incarico occasionale producono effetti diversi sulla pensione. La stessa verifica va fatta da chi ha già ricevuto una richiesta di restituzione.
La pronuncia non determina automaticamente l’annullamento di tutte le richieste di recupero o il rimborso delle somme già restituite. Occorre esaminare ogni posizione, verificando i termini applicabili, lo stato dell’eventuale contenzioso e la presenza di decisioni definitive. È ora necessario che l’Inps adegui la propria prassi al principio affermato dalla Cassazione, evitando che le persone siano costrette ad affrontare un giudizio per ottenere un’applicazione proporzionata della norma.
I patronati offrono consulenza e assistenza per esaminare la posizione previdenziale nel suo complesso e controllare gli importi richiesti. Chi ha ricevuto una richiesta di restituzione o sta già subendo trattenute può rivolgersi alle sedi Inca Cgil, anche attraverso lo Spi, portando le comunicazioni dell’Inps e la documentazione relativa al lavoro svolto. Per Cgil, Inca e Spi, il passaggio decisivo è trasformare il principio affermato dalla Cassazione in tutela concreta delle persone interessate.
Per qualsiasi informazione rivolgiti alla sede Inca più vicina a te.






















