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Tra qualche settimana si terrà il referendum popolare per la validazione o la bocciatura della riforma del titolo IV della Parte II della Costituzione che va generalmente sotto il nome di “separazione delle carriere” dei magistrati. Quel che viene reiteratamente affermato è che si tratta di una riforma necessitata dalla precedente che nel 1999 ha inciso sull’art. 111 della Carta, con una novazione importante di quell’articolo per fissare i principi del giusto processo. Il giusto processo implica, come da espressa previsione dell’art. 111, la presenza di un giudice terzo e imparziale.
La terzietà, questo l’assunto, pretende che giudici e pubblici ministeri siano separati, non appartengano ad un’unica magistratura. In più, si rileva, il processo penale introdotto nel 1988 è di stampo accusatorio e tale modello processuale si regge su una netta distinzione tra il giudice e le parti, parti che devono essere pari, con pari strumenti per agire paritariamente nel processo. Di qui l’osservazione che di effettiva parità non possa dirsi sino a quando giudici e pubblici ministeri non saranno separati.
Ci vuol poco a comprendere che tali asserti sono meri luoghi comuni, affermazioni prive di una reale consistenza, mere suggestioni che si sfaldano ad una considerazione appena più attenta.
Non si può infatti seriamente dubitare che occorra una riforma costituzionale per avere la garanzia di un giudice terzo, terzo e imparziale, e che quindi ancora il nostro ordinamento non assicuri questa fondamentale condizione per un esercizio della giurisdizione all’altezza delle premesse costituzionali.
Né può parimenti convenirsi che il processo penale a tendenza accusatoria esiga una modifica costituzionale per la sua effettività, per l’ovvio rilievo che la parità delle parti, predicato del giusto processuale, va ricercata e attuata nel processo, a cura quindi della legge processuale. E la legge processuale si è fatta da tempo carico di fare del pubblico ministero una parte processuale, spogliandolo di quei poteri che avrebbero potuto assimilarne la figura a quella del giudice.
Si comprende in tal modo che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri non è il cuore della riforma costituzionale. Non lo è e non potrebbe esserlo perché le due carriere sono già significativamente separate.
La legge ordinaria si è incaricata di differenziare i percorsi professionali, in nome delle specificità dei rispettivi ruoli. I passaggi dall’una all’altra funzione sono evenienza molto rara e l’ultima riforma dell’ordinamento giudiziario (la legge Cartabia del 2022) ha ridotto ad una soltanto, nell’intera vita professionale di un magistrato, la possibilità di un mutamento di funzioni.
Il legislatore ordinario ha quindi già attuato la separazione, secondo quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2000 e poi con la sentenza n. 53 del 2022, ebbe cura di chiarire, ossia che una riforma costituzionale non era e non è strumento indispensabile per attuare una separazione delle carriere.
La riforma all’esame referendario mira dunque ad altro.
Tende anzitutto a indebolire il Csm, pietra angolare, per usare un’espressione propria della giurisprudenza costituzionale, che viene sdoppiato in modo che le due magistrature, giudicante e requirente, abbiano ciascuna il loro Consiglio.
Le attribuzioni dei due diversi Consigli superiori saranno inevitabilmente ridotte alla gestione burocratica delle carriere dei magistrati di riferimento, ma nessuno dei due potrà aver voce e potrà assumere posizione dialetticamente robusta nei riguardi del ministro della Giustizia che in tal modo si approprierà di ampi spazi decisori in molti ambiti di quel settore che, con una felice formula, va sotto il nome di amministrazione della giurisdizione.
Il ministro della Giustizia sarà arbitro pressoché esclusivo delle scelte che si operano nella zona di confine tra amministrazione dei servizi, delle risorse e organizzazione delle stesse, da un lato, e la giurisdizione dall’altro. In tale ambito la presenza del Csm è presidio contro il pericolo che soluzioni amministrative possano incidere sull’attività giurisdizionale, interferire in essa.
L’indebolimento del Csm, ancora, si realizzerà mediante l’introduzione del sorteggio per la nomina dei componenti cosiddetti togati dei due Csm. L’idea di fondo è che i magistrati siano meri burocrati, che la giurisdizione tutta sia mera attività burocratica e che, quindi, non occorra che i componenti del Csm siano eletti.
È ovvio che la riduzione burocratica del Csm significherà un forte ridimensionamento della sua presenza nel discorso pubblico e istituzionale sui temi della giustizia.
I magistrati tutti saranno meno autonomi e indipendenti, percepiranno il timore della carriera e sperimenteranno assai più che nei periodi peggiori che abbiamo vissuto la speranza di far carriera.
L’Alta Corte disciplinare, costruita come un Tribunale speciale soltanto per i magistrati ordinari, vedrà, solo a prezzo di una evidente forzatura che svela l’artificiosità del disegno complessivo, la prevalenza numerica della componente togata, requisito essenziale per dare almeno la parvenza di un governo autonomo di un ordine che deve restare autonomo e indipendente.
Da un lato si postula che la separazione delle carriere esiga che il Csm non sia più il luogo della contaminazione tra le due magistrature, e se ne creano a tal fine due. Dall’altro, nell’Alta Corte che si occuperà della materia disciplinare, la più sensibile tra quelle in cui autonomia e indipendenza dei singoli magistrati sono più esposte, le due magistrature si troveranno nuovamente commiste, inspiegabilmente riunite, e ciò per salvare in qualche modo il principio della prevalenza numerica. Nessuno tra i sostenitori della riforma ha mai spiegato per quale ragione la separazione delle magistrature, pure ritenuta ineludibile, si dissolverà nel nuovo luogo della responsabilità disciplinare, l’Alta Corte disciplinare, in cui la prevalenza numerica della componente togata sulla laica si reggerà su una ritrovata e incomprensibile commistione delle due magistrature.
Ma, in verità, ciascuna magistratura, isolatamente considerata come imporrà il nuovo assetto costituzionale, avrà una rappresentanza di minoranza rispetto alla componente di nomina politica.
Si determinerà così un rilevante strappo al principio che pure formalmente si predica di voler rispettare. La contraddizione nell’architettura complessiva è marchiana e svela quanto sia di mera facciata l’esigenza di una radicale separazione delle carriere.
L’obiettivo è altro. Il ridimensionamento del giudiziario, la sua riduzione entro ambiti più ristretti della vita pubblica, nell’illusoria convinzione che per tal via la ppolitica potrà recuperare il primato di cui non si sente più effettivamente investita.
Al raggiungimento di questo obiettivo concorreranno due elementi. Il rafforzamento della leva disciplinare, che inevitabilmente si avrà con la creazione di un organo ad hoc, che non potrà conoscere il contesto in cui si sono tenuti i comportamenti potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare. E, inoltre, la selezione dei magistrati che comporranno l’Alta Corte soltanto tra quelli con funzioni di legittimità, in tal modo restaurando un vecchio ordine gerarchico con al vertice la Corte di cassazione.
Il fine della riforma è la frammentazione come strategia di indebolimento sia del Csm che della magistratura, anche nella sua esperienza associativa, e non certo il rafforzamento del giudice. Il programma riformatore intende piuttosto realizzare il ridimensionamento del giudiziario.
Del resto, il racconto dominante ruota, con un’enfasi del tutto fuori luogo, intorno al bisogno di accrescere il ruolo degli organi di governo e bolla come anticaglia di un passato lontano il richiamo a non sottovalutare l’esigenza di porre gli organi di garanzia, innanzitutto la magistratura, al riparo dal potere esecutivo, questo sì pericolo reale e storicamente sperimentato, che mette a repentaglio i loro vitali spazi di indipendenza e di autonomia, precondizione ineludibile di una compiuta tutela dei diritti dei cittadini.
Giuseppe Santalucia, Consigliere di Cassazione




























