Quando lo scorso anno la Corte costituzionale pronunciò la sentenza 33/2025, apparve da subito con evidenza una contraddizione inesplicabile: la Corte, infatti, affermava il principio secondo il quale il divieto di accesso all’adozione internazionale per le persone single era da intendersi come discriminatorio e pertanto da cassare. Una novità di enorme importanza legislativa e culturale per il nostro Paese.

Ma, nello stesso tempo, era impossibile ignorare le potenziali conseguenze di quella pronuncia: l’apertura alle persone single e non alle coppie dello stesso sesso unite civilmente, portava in sé il paradosso per il quale, per potersi garantire l’accesso a quell’istituto, una coppia same-sex avrebbe dovuto sciogliere l’unione e ognuna delle due parti accedervi da single. 

Non solo un’inaccettabile interferenza nella vita privata delle persone ma anche una totale indifferenza verso il principio del superiore interesse del minore: cose che – per evitare fraintendimenti – non erano certo addebitabili alla Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, ma a un divieto inumano, anacronistico e discriminatorio.
Oggi il Tribunale dei minori di Venezia, nel rimettere la questione nuovamente alla Corte, sposa questo orientamento, ritenendo discriminatoria la persistente esclusione delle coppie dello stesso sesso e le stridenti potenziali conseguenze di cui si diceva sopra. La causa in corso riguarda una coppia di coniugi uniti civilmente che ha avviato le pratiche per l’adozione di una persona minore attraverso le procedure previste per l’adozione internazionale.
Non si può che salutare con favore la decisione dei giudici veneziani e non resta che attendere ora la sentenza della Corte, confidando nella solidità delle argomentazioni addotte dal giudice a quo che, peraltro, coincidono con quelle espresse in questo articolo.
Anche in questo caso, come più volte successo negli ultimi decenni, la crescita del Paese sembra passare attraverso l’esercizio corretto del potere giudiziario a cui è rimessa – in ultima analisi – la valutazione sulla conformità delle leggi al dettato costituzionale e, in sequenza, la rimessione alla Consulta nei casi in cui detta conformità appare disattesa.

Se aspettassimo i tempi della politica o se il potere giudiziario fosse vassallo del potere esecutivo, nulla di questo succederebbe e il nostro Paese rimarrebbe in balia dei tempi biblici e delle valutazioni di convenienza della politica che spesso, o quasi sempre, poco hanno a che fare con il rispetto della Carta fondamentale. Una riflessione che non appare per nulla estranea al dibattito in corso in questi giorni sul quesito referendario.

Sandro Gallittu, responsabile Nuovi diritti Cgil