Che cosa prevede esattamente il disegno di legge Zan? Se si dà retta ai giornali, o meglio alla propaganda spacciata per informazione, è una norma inutile, perché il nostro ordinamento già punisce le aggressioni omotransfobiche, è liberticida, perché punisce la libertà di opinione, distrugge l’ordine naturale su cui si fonda la società perché introduce l’ideologia gender nelle scuole, vuole cancellare il genere “donna” perché dà priorità all’identità di genere. Lasciamo perdere le fake news che lo accusano di essere un piano diabolico contro i prof di religione, di voler cancellare il Natale, di essere un esperimento di ingegneria sociale.

In realtà il contenuto di questo ddl, di cui tanto si parla ma poco si dibatte, è molto semplice: sono dieci articoli, dodici pagine in tutto, approvati dalla Camera dei Deputati il 4 novembre scorso e da allora in attesa di essere presi in esame dalla commissione Giustizia del Senato. Vediamo cosa prevedono davvero.

L’articolo 1 dà una definizione di “sesso” (sesso biolo­gico o anagrafico), “genere” (qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso), “orientamento sessuale” (l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi) e “identità di genere” (l’i­dentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso), peraltro già presenti nel nostro ordinamento.

L’articolo 2 introduce modifiche all’articolo 604-bis del codice penale (“Dei delitti contro l’uguaglianza”) lì dove prevede la reclusione fino ad un anno e sei mesi o la multa fino a 6mila euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: poiché il codice non colpisce le condotte motivate da omotransfobia, la norma in discussione mette sullo stesso piano la discriminazione per orientamento sessuale, identità di genere, genere, sesso, disabilità a quella razziale, etnica e religiosa.

L’articolo 3 modifica l'articolo 604-ter del codice penale integrando l'aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.

L'articolo 4 recita testualmente: “Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime ri­conducibili al pluralismo delle idee o alla li­bertà delle scelte, purché non idonee a de­terminare il concreto pericolo del compi­mento di atti discriminatori o violenti”. Quindi esprimere semplici opinioni non sarà considerato reato ma la punibilità scatterà quando ci sia “il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. 

L’articolo 5 interviene sulla legge Mancino, una norma del 1993 che sanziona e condanna gesti e azioni violenti commessi per odio etnico, nazionale, razziale o religioso. La proposta Zan estende questi reati anche alle persone Lgbt, alle donne e alle persone con disabilità: il reato d’odio si rivolge proprio contro quell’individuo e contro la sua differenza allo scopo di annullarla. Inoltre, in caso di condanna, prevede la sospensione condizionale della pena che può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.

L'articolo 6 modifica l'articolo 90-quater del codice di procedura penale sulla condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa: nella valutazione si terrà conto anche dei reati commessi in ragione del sesso, del genere, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Dall’articolo 7 la legge Zan punta sulla cultura, quella che serve veramente per arginare il fenomeno dell'omotransfobia. Qui si istituisce anche in Italia la Giornata contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la tran­sfobia, che si celebra nel mondo il 17 maggio fin dal 2004: una data storica, quella in cui l'Organizzazione mondiale della sanità cancellò l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. L’obiettivo è promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, contra­stare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze anche nelle scuole, che potranno organizzare attività di sensibilizzazione e così contribuire a prevenire atti di bullismo.

All’articolo 8 la proposta prevede che nella Strategia nazionale attivata dall'Unar, l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, vengano inseriti interventi anche per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, negli ambiti dell’educazione e dell’istruzione, del lavoro, della sicurezza e delle carceri.

L’articolo 9 armonizza la legislazione in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e l’ultimo, il decimo, stabilisce che saranno effettuate dall’Istat rilevazione statistiche sulla discriminazione di genere a cadenza almeno triennale.