Pubblichiamo il testo dell’ordinanza con la quale lo scorso 4 novembre il Giudice dell’udienza preliminare nel processo Aemilia, Francesca Zavaglia, ha disposto l’ammissione delle costituzioni di parte civile di Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna e delle Camere del lavoro di Reggio Emilia e Modena

Si ammettono le costituzioni di parte civile delle associazioni sindacali (Cgil Emilia Romagna; Cisl Emilia Romagna; Uil Emilia Romagna; Cgil Camera del lavoro di Reggio Emilia; Cgil Camera del lavoro di Modena) nei confronti degli imputati ed in relazione alle ragioni indicate nei rispettivi atti di costituzione. Trattasi, infatti, di reati che, per come sono stati prospettati dalla pubblica accusa, paiono potenzialmente in grado di determinare un affievolimento della capacità di proselitismo, di mobilitazione e di azione dei sindacati, di compromettere l’interesse primario dell’ente consistente nella tutela del lavoratore.

Fra siffatte condotte si evidenziano la stessa indicata finalità del delitto associativo (“acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, ristorazione, gestione cave, nei lavori seguenti il sisma in Emilia del 2012; acquisire appalti pubblici e privati”), il capo 55), ove viene contestata una condotta intimidatoria in danno di un lavoratore connessa al suo diritto alla remunerazione, il capo 84), ove è descritta una condotta intimidatoria nei confronti di un datore di lavoro diretta all’impiego di due operai appositamente segnalati da un soggetto presunto affiliato, il capo 90), riguardante il delitto di cui all'articolo 603 bis codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Sussiste altresì l’astratta legittimazione dei sindacati in relazione a quelle ulteriori condotte riportate nei rispettivi atti di costituzione, in ogni caso in grado di incidere potenzialmente sulle condizioni dei lavoratori. È evidente, infatti, come la legalità e la trasparenza delle regole che governano l’attività di impresa siano strettamente connesse al buon funzionamento di tutto il mercato del lavoro e, in particolare, alla stabilità e correttezza dei rapporti, alla sicurezza degli ambienti di lavoro e alla soddisfazione delle aspettative remunerative dal lavoratore.

Ciò viepiù considerato che le associazioni sindacali costituite hanno allegato copiosa documentazione (organizzazione di eventi per sensibilizzare la cittadinanza e i lavoratori sul tema, iniziative atte ad evitare le infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post terremoto del 2012, fra le quali il Protocollo di legalità per la ricostruzione firmato con la Regione Emilia Romagna ed altro), dalla quale si evince che la lotta alla criminalità organizzata sul territorio di elezione è stata dalle stesse associazioni concretamente condotta in modo articolato da epoca anteriore ai fatti di cui all’odierno processo, nella consapevolezza che la compromissione della legalità del quadro di riferimento e dell’agire dei suoi operatori frustra all’origine l’effettività di ogni azione a tutela del lavoro.