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L’Inps non si ferma neppure ad agosto e invia numerose lettere ai pensionati chiedendo loro la restituzione di somme, anche ingenti, “indebitamente” percepite sulle prestazioni di tipo assistenziale negli anni 2013/2014. Si tratta di prestazioni riconosciute per legge alle persone in particolari condizioni di disagio economico, quali, ad esempio, l’assegno sociale, le maggiorazioni sociali, le integrazioni al minimo, le invalidità civili.
“Le notifiche – spiega in una nota il patronato Inca Cgil - fanno riferimento al mancato adempimento, da parte del pensionato, di comunicare all’Inps le dichiarazioni dei redditi, sulla base delle quali l’Istituto ha l’obbligo di verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni percepite, il cui riconoscimento è subordinato al possesso di requisiti reddituali ben dettagliati per legge. Da qui la minaccia di procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito, come prevede l’articolo 13 della legge 122 del 2010”.
Tuttavia, il patronato osserva che in un secondo passaggio della lettera, “l’Inps attenua i toni avvertendo i pensionati, ai quali è stato contestato l’indebito, che possono mettersi in regola presentando ‘domanda di ricostituzione completa delle informazioni sulla situazione reddituale’ entro tassativamente il 14 ottobre 2016, tramite patronato o direttamente online, se in possesso del PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto”.
“Perciò – sottolinea ancora l’Inca Cgil - per chi avesse ricevuto la comunicazione dall’Inps c’è un’ultima possibilità per non vedersi cancellare la prestazione, senza restituire quanto già percepito. La revoca definitiva della prestazione, quindi, avverrà nel caso in cui il pensionato non presenterà la domanda di ricostituzione entro il termine predetto, ovvero nel caso in cui l’Inps, dopo la verifica dei redditi comunicati, accerti il mancato rispetto del limite reddituale, cui è legato il riconoscimento della prestazione”.
Nella domanda di ricostituzione i pensionati interessati devono comunicare solo i redditi diversi da quelli memorizzati nel Casellario Pensioni, che sono già conosciuti dall’Inps. Il reddito dell’anno 2012 incide sul diritto e sulla misura della prestazione da erogare nell’anno 2013; il reddito dell’anno 2013 sulla prestazione per il 2014.
“Il termine perentorio del 14 ottobre – sottolinea l’Inca – deve essere tassativamente rispettato perché, in caso contrario, anche chi ne avesse diritto si vedrà comunque revocare definitivamente la prestazione, senza la cancellazione dell’indebito e sarà costretto a ripresentare la domanda, senza poter pretendere gli eventuali arretrati non riscossi". A dirlo è il “discutibile” articolo 13 della legge 122/2010 che, per come è stato scritto, non fa distinzione tra chi ha fraudolentemente percepito la somma, pur non avendone diritto e chi, invece, ne ha diritto, perché non ha nessun altro reddito, colpevole semplicemente di una inadempienza burocratica, quale è quella di non aver presentato la dichiarazione dei redditi.
“Paradossalmente – sottolinea l’Inca – la norma, non facendo eccezioni, finisce per penalizzare proprio le fasce più deboli e bisognose di tutela cui sono destinate le prestazioni collegate al reddito”. Infatti, in caso di inadempienza le somme richieste dall’Inps dovranno essere restituite sia dai pensionati con redditi superiori al limite previsto dalla legge (ovvero quelli che, se avessero dichiarato i redditi regolarmente avrebbero già avuto revocata o ridotta la prestazione) sia da coloro senza alcun reddito, rientranti quindi tra le categorie svantaggiate e più deboli”.
In sostanza, secondo l’Inca, la sanzione posta dalla legge per gli inadempienti finisce per agire esclusivamente nei confronti dei pensionati che hanno diritto alla prestazione, quindi pensionati soli, poveri, senza assistenza. Il paradosso, perciò, è che in caso di inadempienza il pensionato senza altri redditi sarà invitato a restituire delle somme cui aveva pienamente diritto; il pensionato con redditi superiori ai limiti stabiliti dovrà restituire esclusivamente la somma che non gli spettava.