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Il credito fiscale maturato in un'annualità per la quale sia stata omessa la dichiarazione può essere riconosciuto già in fase di assistenza. Lo stabilisce una circolare dell'Agenzia delle Entrate diffusa oggi (25 giugno). Nel dettaglio, chi riceve una comunicazione di irregolarità può attestare l'esistenza contabile del suo credito mediante la produzione a qualsiasi ufficio della stessa Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di idonea documentazione. Resta fermo, chiarisce l'Agenzia, che "trattandosi di una comunicazione di irregolarità legittima, poiché si basa su un comportamento omissivo del contribuente, sono dovuti gli interessi e la sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata".
Le Entrate definiscono così la via per chiudere velocemente la posizione del contribuente senza il ricorso alla mediazione tributaria o al contenzioso per ottenere il riconoscimento del credito. Successivamente alla dimostrazione dell'esistenza del credito in fase di assistenza, infatti, l'ufficio, anziché richiedere il pagamento e poi procedere al rimborso, potrà riconoscere in via diretta il credito spettante e emettere una comunicazione definitiva in cui verranno richiesti gli interessi e la sanzione e, eventualmente, la parte di credito utilizzata e non riconosciuta.