Il Tar del Lazio ha dichiarato illegittima la precettazione disposta dal ministero dei Trasporti in occasione dello sciopero generale del 17 novembre 2023, che aveva ridotto la durata dell’astensione dal lavoro a quattro ore per tutti i servizi pubblici e privati. La decisione accoglie il ricorso presentato da Cgil e Uil, riconoscendo la violazione del diritto di sciopero.

“Provvedimento non adeguatamente motivato”

Secondo la sentenza, l’ordinanza ministeriale non era congruamente motivata ed è stata adottata in assenza di uno dei presupposti fondamentali previsti dalla legge. In particolare, il Tar rileva che il provvedimento è stato emanato senza la previa segnalazione della Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, passaggio ritenuto indispensabile per giustificare un intervento di questo tipo. Per i giudici amministrativi, dunque, mancavano le condizioni di necessità e urgenza che la normativa impone per comprimere un diritto costituzionalmente tutelato.

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Landini, il Tar ci dà ragione, Salvini ha violato diritto di sciopero

“La sentenza odierna del Tar sconfessa il ministro dei Trasporti: è illegittima la precettazione contro lo sciopero generale del 17 novembre 2023, il diritto di sciopero è stato quindi violato”. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

“Il Tar – prosegue il numero uno della Cgil - ha riconosciuto che il governo ha compresso il diritto di sciopero in violazione dei presupposti di legge previsti dall’articolo 8 della legge n.146 del 1990”. Secondo Landini, “la pronuncia è lapidaria: non sussistevano né le ragioni di necessità né quelle di urgenza che la legge impone per giustificare un intervento così dirompente sul diritto di sciopero. L’ordinanza ministeriale è risultata pertanto priva di adeguata motivazione, sproporzionata e illegittima”.

“Il Tar - prosegue il leader della Cgil - riafferma principi fondamentali, direttamente riconducibili all’articolo 40 della Costituzione: il diritto di sciopero non può essere limitato per mere scelte politiche; la precettazione non può trasformarsi in uno strumento ordinario di compressione del conflitto sociale”.

“La Cgil insieme alla Uil vedono così pienamente riconosciute le proprie ragioni: avevano denunciato un abuso di potere e il giudice amministrativo ne ha confermato la fondatezza. La sentenza chiarisce, inoltre, che l’ordinanza illegittima non era finalizzata a tutelare i cittadini, già garantiti dai servizi minimi essenziali, bensì - conclude Landini - a colpire lo sciopero generale, riducendone l’impatto politico e sociale, in assenza di reali condizioni di emergenza”.