Una pagina storica nell'attuazione del diritto di sciopero. Il Consiglio di Stato richiama la Commissione di garanzia al rispetto della legge per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, accogliendo il ricorso promosso dalla Filt Cgil.

Con la sentenza n.02116 del 2023, infatti, l'organo detta precisi limiti alla discrezionalità della Autorità di garanzia nella compressione dell’esercizio del diritto di sciopero.

"È un risultato della Cgil e della Filt Cgil - si legge in una nota - che, con ostinazione, hanno tentato di fermare la lesione al diritto di sciopero che la delibera della Commissione di garanzia aveva prodotto. La regolamentazione del diritto di sciopero, con la sentenza, torna dentro l’alveo della normalità e del diritto costituzionale".

Del resto, prosegue il sindacato, "nelle sue motivazioni, il Consiglio di Stato non ha lasciato dubbi alle interpretazioni, anche perché richiama lo spirito originario della legge 146/90 che si ispira al contemperamento tra diritti costituzionali e a una regolamentazione affidata alle parti sociali".

La discrezionalità della Commissione deve “essere esercitata con particolare cautela e attenzione, assumendo decisioni che siano il frutto di una accurata istruttoria e che siano caratterizzate, nell’individuazione della misura più opportuna da mettere in campo, da una motivazione puntuale dalla quale sia possibile poter ricostruire nella sua interezza e completezza il corredo informativo che giustifica l’azione autoritativa".

Quindi la Commissione, secondo il Consiglio di Stato, non ha esercitato alcuna cautela e soprattutto non ha dimostrato di avere svolto un'istruttoria completa ed esauriente, quindi la necessità di intervenire con ulteriori restrizioni sul diritto di sciopero.

Nel dettaglio, la controversia nasce dalla regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione (delibera n.18/138 del 23 aprile 2018), che ha pesantemente compromesso il diritto di sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico, estendendo fino a 20 giorni l’intervallo tra le azioni di stop. 

Particolarmente significative, per il tema degli intervalli alle azioni di sciopero, sono anche le considerazioni del Consiglio di Stato il quale annullando la delibera della Commissione detta criteri di interpretazione rilevanti per tutti i lavoratori, tenuti al rispetto della legge n.146/90 di disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero, conclude il sindacato.