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L'Inps conferma: il bonus mamma, il contributo di 800 euro previsto dall’ultima legge di bilancio per ogni figlio nato o adottato, non sarà versato alle donne straniere regolari senza la “Carta” di soggiorno. Con una nuova circolare (la numero 61 del 15 marzo), infatti, l'Istituto è torna a dare notizie sul premio alla nascita che sarebbe dovuta scattare il primo gennaio scorso, ma che per due mesi e mezzo è rimasto avvolta nelle nebbie.
Il bonus sarà riconosciuto alle madri che partoriscono dopo il primo gennaio 2017, a partire dal 7° mese di gravidanza, sotto forma di “una tantum”, precisando che la prestazione spetta per ogni figlio nato o adottato e non una sola volta, come era stato indicato nella precedente circolare.
Le notizie, però, non sono buone per le famiglie migranti, anche se regolari. L’Inps infatti conferma l’esclusione madri straniere presenti regolarmente nel nostro paese. Contro questa decisione, tra l'atro, l’Inca Cgil ha già dato mandato ai propri legali per ricorrere al Tar, “perché l’esclusione non ha alcun fondamento giuridico ed è quindi ingiustificato e discriminatorio”. Diversi sono i casi già pervenuti al patronato del sindacato di corso d'Italia, che saranno oggetto del ricorso al Tribunale amministrativo.
Per tutte le altre, il premio alla nascita è corrisposto in un’unica soluzione e non concorre alla formazione del reddito. I requisiti previsti sono: residenza in Italia, cittadinanza italiana o comunitaria oppure permesso di soggiorno o status di rifugiata politica. Il beneficio economico può essere maturato anche in caso di parto antecedente l'inizio dell'8° mese di gravidanza; oppure per l'adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 184/1983; infine, in caso di affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’articolo 34 della legge 184/1983.
La richiesta va inviata per via telematica all’Istituto e solo dopo il settimo mese di gravidanza, corredata da certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se l’istanza viene presentata dopo il parto, basta autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino. In caso di adozione o affidamento preadottivo bisogna invece allegare alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), oppure riportare nella domanda gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.
Nel caso in cui la madre non sia cittadina comunitaria, deve allegare il permesso di soggiorno oppure gli elementi che ne consentono la verifica (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato). L’Inps effettua poi i relativi controlli mediante accesso alle banche del ministero degli Interni e di altre Amministrazioni e, nel caso in cui si renda necessario per esigenze istruttorie, può chiedere di esibire il permesso di soggiorno.