"Anche il secondo grado di giudizio conferma, in sostanza, la sentenza del Tribunale di Bergamo che, il 19 dicembre scorso, aveva dato ragione al sindacato dei metalmeccanici CGIL sulla vicenda di un lavoratore di ABB spa che per troppo tempo e senza ragione era stato costretto al precariato". Lo si apprende da una nota della Cgil di Bergamo.

La Corte d’Appello di Brescia (sezione lavoro) con sentenza del 1° ottobre (fatta pervenire oggi alla FIOM-CGIL) stabilisce, infatti, solo una parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo dichiarando che una piccola parte dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno va restituita e “condanna ABB spa alla rifusione delle spese di ambo i gradi”.

"La vicenda - ricorda la Cgil di Bergamo - è quella di Giacomo Radaelli, lavoratore quarantaquattrenne di Dalmine, che ha lavorato come operaio generico (terzo livello) alla ABB Power Technologies spa dal 9 agosto 2004 fino al 22 dicembre 2006 con tre contratti di lavoro somministrato a termine consecutivi".

“Ancora una volta per noi si tratta di un risultato importante nella battaglia contro un finto, illegittimo e diffuso utilizzo dei contratti precari che sostituiscono il lavoro stabile”, ha detto poco fa Mirco Rota, segretario generale provinciale della FIOM-CGIL di Bergamo. “Anche in secondo grado viene provata la veridicità delle ragioni che la FIOM ha sostenuto nei confronti di ABB rispetto al suo utilizzo irragionevole di contratti interinali che nello stabilimento di Dalmine in questi anni hanno raggiunto una dimensione spropositata per numero e per durata".

L’azienda aveva motivato i tre contratti in somministrazione di Giacomo Radaelli come assunzioni dovute a “punte di intensa attività e all’impossibilità di farvi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali connessi a richieste di mercato derivanti da acquisizione di commesse o lancio di nuovi prodotti o anche indotti dall’attività di altri settori”.

Invece, nella sentenza del Tribunale di Bergamo si leggeva che: “Il massiccio ricorso al contratto di somministrazione effettuato da ABB denota una politica aziendale di estrema flessibilità occupazionale non consentita dal nostro ordinamento, che pur sempre guarda con cautela alle forme contrattuali meno garantite di quelle ordinarie a tempo indeterminato sottoponendole a presupposti e a condizioni di vanità normativamente determinati”.