Dal 1° luglio cambiano tre aspetti della previdenza complementare: l’adesione automatica per i nuovi rapporti di lavoro privato, nuove modalità di prestazione per chi va in pensione e alcune modifiche sulla disciplina del contributo datoriale, che resta però ancorato al perimetro della contrattazione collettiva e dei fondi negoziali. Per orientarsi è importante distinguere cosa cambia subito, cosa scatterà dal 31 ottobre e quali scelte restano affidate al lavoratore. Prima di vedere nel dettaglio cosa cambierà, ricordiamo che i fondi pensione rappresentano un importante opportunità per gestire al meglio il proprio Tfr, ottenere degli importanti vantaggi fiscali e ricevere anche, grazie alla contrattazione collettiva, una quota di salario aggiuntivo, il “contributo datoriale”, una percentuale di salario differito che le aziende versano a chi aderisce al fondo previsto dal proprio contratto.

Dal 1° luglio adesione automatica: cosa significa?

Mercoledì1° luglio scatterà l’adesione automatica ai fondi pensione. Questa importante novità riguarderà tutti i nuovi rapporti di lavoro nel settore privato: per chi sta già lavorando e prosegue il suo rapporto di lavoro, non cambierà nulla. Invece, per chi inizia un nuovo lavoro dopo il 30 giugno è una piccola rivoluzione: con il nuovo lavoro, scatta in automatico anche l’adesione al fondo pensione. Il proprio Tfr sarà versato nel fondo, insieme alla quota aggiuntiva a carico del datore di lavoro e alla quota del lavoratore, se prevista dal contratto.

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Queste tre voci confluiranno dentro il fondo pensione di ogni singolo lavoratore: una propria posizione personale, liberamente consultabile sul sito del fondo pensione accedendo con Spid o con le proprie credenziali.

A quale fondo si aderisce?

In automatico sarà attivata la posizione nel proprio fondo di riferimento, quello previsto dal contratto. L’adesione automatica non riguarda la pubblica amministrazione: il lavoro nel settore pubblico segue infatti un’altra disciplina e continuerà a essere necessaria l’adesione esplicita al fondo pensione.

Quali fondi esistono?

Nel nostro Paese esistono centinaia di fondi, che si dividono in tre grandi categorie: fondi negoziali, fondi aperti, Pip. I fondi negoziali sono quelli previsti dai contratti collettivi: non hanno scopo di lucro, e sono stati creati in maniera congiunta dalle associazioni dei datori di lavoro insieme alle organizzazioni sindacali, allo scopo di fornire ai lavoratori uno strumento sicuro, economico ed efficace.

I fondi pensione negoziali hanno una loro governance autonoma, un solido sistema gestionale e sono vigilati dalla Covip, l’autorità di vigilanza istituita nel 1993 e preposta a verificare la correttezza del funzionamento dei fondi, attraverso un sistema molto rigido e capillare. I fondi pensione negoziali sono 34, articolati nei diversi settori lavorativi: ogni settore ha il proprio fondo di riferimento, mentre i pochi settori “scoperti” confluiscono tutti nel fondo “Cometa”, il più grande fondo negoziale italiano, con oltre 500 mila iscritti. In totale, i fondi negoziali contano oggi oltre 4 milioni di iscritti, e gestiscono un patrimonio di circa 82 miliardi di euro.

Accanto ai fondi negoziali, esistono anche i “fondi aperti” e i Pip. I fondi aperti sono quelli istituiti da banche o società di gestione, mentre i Pip sono dei piani individuali gestiti da società assicurative. A differenza dei fondi negoziali, queste due tipologie di fondo hanno scopo di lucro, e presentano costi sensibilmente più elevati. I dati ufficiali Covip sui costi medi al 31 dicembre 2025 mostrano che, su un orizzonte decennale, l’Isc medio (Indice sintetico costi) del comparto bilanciato, nei fondi pensione negoziali è pari a 0,38, quello dei fondi aperti a 1,44 e quello dei Pip a 2,14.

La stessa Covip ricorda inoltre che, anche una differenza apparentemente contenuta di costi annuali, protratta per 35 anni, riduce in modo rilevante il capitale finale accumulato. Secondo la Covip, una differenza di 1 punto di Isc si traduce in un calo del montante complessivo, dopo 35 anni, pari al 18%.

Il contributo datoriale: cosa cambia?

Un’altra differenza sostanziale tra i fondi negoziali da una parte, e i fondi aperti e i Pip dall’altra, riguarda il contributo datoriale. Questo contributo è, in pratica, una parte aggiuntiva di salario che la contrattazione collettiva prevede per chi aderisce al fondo pensione negoziale. Dal 31 ottobre, la norma che disciplina il contributo datoriale subirà qualche modifica che potrebbe consentire, in alcuni casi, di trasferirsi a un fondo aperto o a un Pip conservando il diritto al contributo datoriale.

Tuttavia, i sindacati e le organizzazioni datoriali hanno già chiarito, con un Avviso comune pubblicato a maggio, che per tutelare al meglio il risparmio previdenziale di lavoratrici e lavoratori, e per salvaguardare la contrattazione collettiva, i Ccnl saranno adeguati a questa nuova previsione normativa: nei contratti sarà indicato con precisione il fondo di riferimento, specificando che il contributo datoriale spetta solo se si aderisce a quel fondo.

Il contributo datoriale si origina grazie ai contratti, non è previsto dalla legge per tutti i lavoratori e, di conseguenza, sono gli stessi contratti che ne stabiliscono la disciplina. Di conseguenza, dal 31 ottobre bisognerà prestare attenzione a cosa dice il proprio Ccnl: se è previsto che il contributo datoriale si riceva solo in caso di adesione al fondo negoziale, trasferirsi a un fondo diverso determinerà la perdita del contributo, che in genere si aggira tra l’1 e il 2% del proprio salario.

Adesione automatica: e se in passato ho già lavorato?

Come dicevamo, l’adesione automatica scatta per i nuovi rapporti di lavoro, dal 1° luglio in poi. Qui però bisogna fare una distinzione fondamentale, tra chi ha un rapporto di lavoro subordinato per la prima volta e chi, invece, viene riassunto. Nel primo caso, chi inizia per la prima volta un rapporto di lavoro è iscritto automaticamente alla previdenza complementare. L’adesione è al fondo di riferimento previsto dai contratti, con il versamento di Tfr, contributo datoriale e contributo del lavoratore.

Tuttavia, ci saranno sessanta giorni di tempo per modificare questa scelta: in questo lasso di tempo si potrà recedere dall’adesione o scegliere un fondo differente. Trascorsi i sessanta giorni, l’adesione “si consolida”, ma bisogna tener presente che l’adesione scatta a tutti gli effetti dal primo giorno di lavoro. Per chi, invece, viene riassunto ma in passato aveva già lavorato, vale la scelta operata in passato, ovvero: se in passato ho deciso di aderire al fondo pensione, versando il Tfr, con il nuovo lavoro viene iscritto in automatico al fondo di riferimento, continuando a versare il Tfr.

Se, al contrario, in passato avevo deciso di lasciare il Tfr in azienda (o al fondo di tesoreria Inps), allora in automatico quella scelta si ripeterà sul nuovo lavoro, e non scatterà l’adesione automatica al fondo pensione. Va chiarito che, a prescindere dall’automatismo, è sempre possibile modificare le proprie scelte, secondo quanto consentito dalla legge. Perciò è fondamentale informarsi attraverso i propri delegati sindacali sul posto di lavoro o rivolgendosi a una sede della Cgil.

Le nuove prestazioni: cosa cambia dal 1° luglio per chi va in pensione

Con la deliberazione del 25 giugno 2026 la Covip ha emanato le istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche, dando attuazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 199/2025 all’articolo 11 del d.lgs. n. 252/2005. Diventano così effettive nuove tipologie di prestazioni dopo il pensionamento:

  • a. Rendita a durata definita
  • b. Prelievi liberamente determinabili
  • c. Erogazione frazionata

Queste nuove prestazioni riguardano solo il lavoro privato, e non il pubblico impiego, che resta escluso dalle novità normative introdotte al d.lgs. 252/2005. In una nota, la Cgil ha dichiarato che, pur prendendo atto che la normativa esclude i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, c’è in campo un impegno della Confederazione affinché le novità introdotte possano essere estese anche a loro.

Secondo la Cgil, infatti, gli aspetti positivi della riforma devono rappresentare un’opportunità anche le lavoratrici e i lavoratori pubblici. Le prime due delle nuove prestazioni, ossia la rendita a durata definita e i prelievi, si possono richiedere a partire dal 1° luglio. L’erogazione frazionata si potrà invece richiedere dal 31 ottobre.

Rendita a durata definita

Questa forma di rendita sarà erogata direttamente dal fondo pensione, senza passare attraverso la stipula di una polizza assicurativa. La durata non sarà vitalizia, ma commisurata all’attesa di vita dell’aderente. In pratica, al momento del pensionamento e dopo l’eventuale erogazione della quota in capitale, la parte di montante residuo sarà convertita in una rendita erogata per un arco temporale definito: il montante sarà quindi distribuito lungo tale periodo, con assegni annuali, mensili o con una cadenza intermedia, ad esempio bimestrale o trimestrale.

Il montante resterà in gestione al fondo pensione, e quindi produrrà i rendimenti legati alla gestione finanziaria. Ciò significa che l’assegno potrà anche incrementare il suo importo, in relazione all’andamento della gestione finanziaria. La tassazione di questa prestazione seguirà le regole già previste per l’attuale prestazione in rendita: l’aliquota è pari al 15% e si riduce dello 0,30% per ogni anno di adesione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a raggiungere il 9%, sull’intero montante, dopo 35 anni di adesione.

Prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili seguiranno la stessa tassazione della rendita a durata definita, esposta al punto precedente (minimo 9%, massimo 15%). Anche in questo caso, la quota di montante disponibile ogni anno sarà determinata dividendo il montante residuo per gli anni di attesa di vita. A differenza della rendita a durata definita, però, l’erogazione non avverrà tramite assegni periodici prestabiliti: sarà l’iscritto a effettuare i prelievi secondo i propri bisogni e con la cadenza ritenuta più opportuna, entro le soglie annuali previste. Per esempio, se l’iscritto non effettua prelievi per tre anni, potrà successivamente prelevare insieme l’importo corrispondente a tre annualità.

Erogazione frazionata del montante

L’erogazione frazionata del montante permetterà, invece, di percepire tutto il montante residuo in un tempo più breve. Il montante, infatti, non viene diviso per tutti gli anni di attesa di vita, ma per un tempo inferiore, pari a cinque anni. Se ciò consente una maggiore flessibilità, l’altro risvolto della medaglia, di cui tener conto, è legato alla fiscalità. Questa prestazione subirà infatti una tassazione meno favorevole rispetto alle altre due: aliquota massima del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di adesione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a raggiungere l’aliquota minima del 15%, sull’intero montante, dopo 35 anni di adesione.

Una riforma mancata

Le novità di questi giorni cambiano in parte le regole ma rischiano, secondo Gianluca Torelli, responsabile della previdenza complementare per la Cgil nazionale, di avere un impatto limitato sui lavoratori con bassi salari e sui precari. “La condizione di chi ha carriere discontinue e salari bassi va affrontata partendo dalla pensione pubblica – spiega -, con soluzioni strutturali capaci di garantire un futuro previdenziale a chi oggi, pur lavorando, è povero”.

Quella povertà, aggiunge, “rischia di riflettersi sul futuro pensionistico di quelle persone: i precari e le persone con un basso salario non possono subire due volte le ingiustizie del mondo del lavoro, prima mentre lavorano, poi quando andranno in pensione”.

“Sulla previdenza complementare – prosegue Torelli - la nostra posizione è chiara da anni: è una scelta che abbiamo fatto con forza e convinzione perché, come organizzazione sindacale, dobbiamo tutelare gli interessi di chi lavora. Il fondo pensione permette a lavoratrici e lavoratori di prendere più soldi, di ottenere dei vantaggi fiscali e il contributo datoriale previsto dal Ccnl, gestendo al meglio il proprio Tfr”.

Tuttavia, sottolinea il dirigente Cgil, “oggi ci sono ancora milioni di lavoratori che sono esclusi da questa possibilità: e se da un lato bisogna intervenire con adeguate campagne di comunicazione per spiegare i vantaggi della previdenza complementare a chi non li conosce adeguatamente, dall’altro lato dobbiamo anche dirci che in molti non aderiscono perché hanno salari bassi e sono troppo schiacciati dalle emergenze del proprio quotidiano per pensare al futuro”.

"Le norme volute dal governo non hanno fatto nulla per queste persone. La previdenza complementare è un diritto che va garantito anche a chi ha una condizione di maggior fragilità, e per quelle persone servono incentivi e un’azione decisa su quella che per noi rimane la vera riforma delle pensioni, ovvero la leva salariale”, conclude Torelli.

L’importanza di informarsi

Le novità in partenza confermano l’importanza di informarsi per poter fare scelte consapevoli. Il datore di lavoro ha degli obblighi informativi nei confronti dei dipendenti, ma è sempre possibile rivolgersi ai propri delegati sindacali, al funzionario o alla funzionaria di riferimento o alla sede Cgil più vicina, per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Lo speciale previdenza complementare di Cgil e Collettiva