Nel 2018 con l’ordinanza 207 la Corte Costituzionale si era resa protagonista di una decisione che non è azzardato definire storica. Chiamata a decidere sull’art. 508 del codice penale relativo all’aiuto e all’istigazione al suicidio, si era infatti astenuta dal prendere una decisione definitiva e aveva assegnato un anno di tempo al parlamento affinché varasse una normativa che tenesse conto, contemperandoli, degli interessi relativi alla tutela della vita e all’autodeterminazione della persona malata, ritenendo che la punibilità assoluta dell’aiuto al suicidio fosse lesiva dei principi costituzionali.

Non è punibile

Nella latitanza del parlamento, peraltro non limitata a quel solo anno ma che anzi perdura fino a oggi, la Corte nel 2019 aveva dunque emanato la sentenza n. 242 con la quale stabiliva che “non è punibile chi agevola il suicidio medicalmente assistito di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetto da patologia irreversibile e con sofferenze intollerabili, ma capace di decidere liberamente”.

Definizione di sostegno vitale

Il dibattito successivo, nato soprattutto da posizionamenti della giurisprudenza anche ordinaria, si è concentrato sulla definizione di “sostegno vitale” che da alcuni ambienti si vorrebbe interpretare in un’ottica restrittiva, limitandolo ai soli casi in cui la sopravvivenza dipenda dall’uso di macchinari, mentre l’interpretazione prevalente, che ha trovato applicazione anche in sentenze successive rispetto a quella della Corte, ritiene corretto e in linea con le indicazioni della Consulta considerare in questo novero anche la dipendenza da strumenti farmacologici.

La necessità invece della sussistenza del requisito della “dipendenza da sostegno vitale” è stata più volte ribadita, di recente anche dalla sentenza 152/2026 che ha stabilito che non esiste una preclusione di livello costituzionale per l’eliminazione di quel requisito ma che soltanto il legislatore può decidere se eliminarlo o meno.

Il dibattito

Il dibattito era sorto dal fatto che la nuova rimessione alla Corte nasceva proprio dalla questione per la quale distinguere tra dipendenza o meno dal sostegno vitale rischiava di escludere persone che quel requisito non lo soddisfacevano ma che erano spesso esposte a sofferenze maggiori rispetto a chi era invece in condizioni di soddisfarlo. Per questo durante la discussione la Consulta ha ascoltato anche associazioni di persone malate portatrici dell’una e dell’altra tesi.

Ancora una volta il rimando al legislatore rischia di rivelarsi un mero esercizio di stile: il parlamento continua a decidere di non decidere e, se si tiene conto delle proposte provenienti dall’attuale maggioranza di destra, forse non è nemmeno auspicabile una nuova legge, che rischierebbe di introdurre elementi restrittivi rispetto alla sentenza n. 242 e perfino di escludere il servizio sanitario nazionale dalla competenza in materia.

Diritto all’autodeterminazione

Peraltro, nemmeno da parte dell’opposizione si registra oggi un grande coraggio né nel senso di proposte particolarmente avanzate né nella volontà di essere una spina nel fianco della maggioranza per la calendarizzazione del dibattito parlamentare: anche il centro-sinistra appare spesso ostaggio di posizioni ostili al principio di laicità che, dall’interno o dall’esterno, negano il diritto all’autodeterminazione, inchiodando le persone a un destino ineluttabile.

Le leggi regionali

Ben altra disponibilità a procedere sulla strada di una normativa hanno invece dimostrato tre Regioni, la Toscana, la Sardegna e, nelle ultime settimane, l’Emilia Romagna: non a caso tre amministrazioni di segno opposto rispetto all’attuale maggioranza di governo. Le tre leggi regionali, senza introdurre nuove fattispecie e rispettando pienamente il dettato della sentenza 242, hanno assunto importanti decisioni in merito alla definizione di tempi, percorsi e modalità sanitarie interne al servizio sanitario regionale, alla fissazione di una tempistica massima per l'attivazione delle verifiche da parte delle strutture mediche e dei comitati etici territoriali e al pieno coinvolgimento del servizio sanitario.

Rigettato il ricorso del governo

Il governo, dimostrando così una reiterata volontà di negazione dell’autodeterminazione delle persone, è ricorso alla Corte contro la legge della Toscana, ma la sentenza 204/2025 ha riconosciuto la legittimità dell’intervento regionale laddove disciplina gli aspetti procedurali dell’aiuto al suicidio, escludendo nel contempo la possibilità per le Regioni di intervenire su ambiti che ledano la riserva di legge statale come ad esempio l’introduzione di requisiti d’accesso e termini perentori o la definizione di alcune prestazioni come livelli essenziali (Lea).

Si negano i diritti della persona

Il governo e la maggioranza proseguono dunque nella pervicace negazione dei principi di autodeterminazione e di laicità in ogni ambito possibile: è auspicabile che un futuro cambio di maggioranza possa mettere fine a un dibattito drogato e degradante, degno di chiacchiere da bar, che si svolge sulla pelle viva delle persone e attraverso il quale, senza alcuna specifica competenza e sensibilità, si continuano a negare i diritti della persona malata a una fine consapevole e dignitosa della propria esistenza.

Nel momento in cui questo avverrà dovremo essere grati in primis all’associazione Luca Coscioni e alle altre realtà, tra le quali la Cgil, che hanno sempre creduto e perseguito questo obiettivo e, ora, alle Regioni più attente alle ricadute sulla vita vera delle persone delle decisioni di chi governa.

Sandro Gallittu, responsabile ufficio nuovi diritti Cgil nazionale