La legge 114/2014 ha previsto che, i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito, possono svolgere attività di volontariato nell’ambito di progetti realizzati dalle organizzazioni del “terzo settore” a favore di Comuni o Enti locali.

“Tali attività sono coperte, per i rischi di infortunio e/o malattia professionale, dall’assicurazione Inail, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato (legge 266/1991) che, si ricorda, stabilisce che le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile contro terzi, mediante la stipula di polizze numeriche o collettive con società assicurative private” si legge in una nota riportata dal sito dell’Inca Cgil.

“L’Inail, con circolare n.47/2015, ha fornito le prime istruzioni operative circa l’applicazione di quanto sancito dalla legge e dal successivo decreto ministeriale del 22 dicembre 2014 relativo ai termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa” continua la nota.
“Destinatari dell’assicurazione sono coloro che beneficiano delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito, sempreché svolgano attività considerate “rischiose” secondo le disposizioni del T.U.1124/1965(art.1):
a) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa;
b) integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
c) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;
d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà;
e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale”.