L’Inps non può chiedere indietro l’assegno di invalidità dopo un calcolo errato, se l’errore è proprio dell’Istituto. Il Tribunale di Chieti ha accolto integralmente il ricorso di una pensionata assistita dall’Inca Cgil: la donna si era vista contestare dall'Inps la restituzione di oltre 15.000 euro di assegno ordinario di invalidità, ritenuti percepiti indebitamente tra gennaio 2022 e novembre 2024. La vicenda viene riportata dall’agenzia Ansa.

La pensionata, coadiuvata dall’avvocato Rocco Carabba, aveva impugnato la richiesta di recupero dell'Istituto, sostenendo di non aver mai nascosto nulla della propria posizione reddituale. Il giudice ha dichiarato l’inesistenza del diritto dell’Inps a richiedere le somme, ma non solo: ha condannato l’Istituto a restituire quanto eventualmente già trattenuto o versato dalla ricorrente, e al pagamento delle spese della contesa.

Il caso

Al centro del caso c’è la riliquidazione del trattamento pensionistico, che era stata comunicata da Inps con lettera del novembre 2024: secondo l’Istituto, per quasi tre anni sarebbero state corrisposte quote di assegno non spettanti, perché il reddito da lavoro dipendente della pensionata avrebbe superato i limiti previsti dalla legge 335/95 sull’incumulabilità tra assegno di invalidità e redditi da lavoro.

Non è stato della stessa idea il Tribunale: ha sottolineato come il regime dell’indebito previdenziale segua regole diverse da quelle ordinarie del diritto civile.

Il riferimento in particolare è alla tutela dell'affidamento dei pensionati che percepiscono prestazioni destinate, come più volte affermato dalla Consulta, al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia.

La sentenza: errore dell’Inps

In base alla disciplina degli articoli 52 della legge 88/1989 e 13 della legge 412/1991, l’Inps può chiedere indietro le somme solo se ricorrono contemporaneamente alcune condizioni: un provvedimento formale e definitivo, la sua comunicazione all'interessato, un errore imputabile all’ente, l’assenza di dolo o di omissioni da parte del percettore. 

Da parte sua, la pensionata con l’Inca aveva dichiarato il proprio reddito da lavoro dipendente e la sua posizione contributiva era comunque desumibile dall'estratto contributivo e dalle denunce periodiche trasmesse dal datore di lavoro. La sentenza ha fatto chiarezza: l’errore è dell’Inps, che avrebbe potuto verificare preventivamente il reddito della richiedente.