Nel caso Af Logistics il giudice aumenta le pene per stalking , vessazioni e morte conseguente: “Il rischio suicidio da stress occupazionale va integrato nella valutazione dei rischi aziendali”. Nel dettaglio arrivano 1,8 anni di reclusione per Martucci (Preposto) senza beneficio della condizionale 8 mesi di reclusione per Ferrari (ad della società) 42.000 euro di pena pecuniaria per la Società Torino.

Si tratta di “una sentenza destinata a fare giurisprudenza e a segnare un punto di svolta fondamentale nella tutela della salute e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”, afferma il sindacato.

Il Tribunale si è espresso nel processo che vedeva imputati la società Af Logistics e un preposto aziendale per atti persecutori e stalking nei confronti di un camionista che, schiacciato dalle reiterate vessazioni fisiche e psicologiche subite sul luogo di lavoro, è arrivato a togliersi la vita. La Filt Cgil Piemonte, che si era costituita parte civile, “accoglie con profonda commozione ed enorme determinazione la decisione del giudice, che ha accolto appieno la gravità dei fatti: pene aumentate rispetto alle richieste della pubblica accusa; diniego della sospensione condizionale della pena per il preposto aziendale, autore tra l'altro di una violenta aggressione fisica commessa di fronte agli altri dipendenti; riconoscimento del principio di responsabilità: da oggi viene sancito con forza che il rischio di suicidio indotto da stress, vessazioni e clima oppressivo rientra a pieno titolo tra i rischi lavorativi che ogni datore di lavoro ha l'obbligo di valutare e prevenire”.

 L'avvocato Giacomo Mattalia, legale che ha assistito e rappresentato la Filt Piemonte nel costituirsi parte civile, ha commentato così la decisione: “Questa sentenza rappresenta un passaggio di straordinaria rilevanza giuridica e sociale. Il giudice ha riconosciuto con assoluta chiarezza la catena causale tra la condotta oppressiva del preposto aziendale, il mancato controllo sull’operato dello stesso dei vertici aziendali e l'estrema sofferenza del lavoratore. Riconoscere la condotta persecutoria sul luogo di lavoro con pene severe e senza sconti significa affermare che la tutela psicofisica del dipendente non è un optional, ma un preciso dovere normativo ed etico”.

Così la dichiarazione di Giuseppe Santomauro della Filt Cgil Piemonte: “Nessuna sentenza potrà mai restituire la vita al nostro collega né cancellare il dolore della sua famiglia. Tuttavia, la decisione di oggi stabilisce un precedente fondamentale: i luoghi di lavoro non possono essere zone franche dove regnano l'arroganza, il mobbing e la prevaricazione. La vittoria di oggi, prima nella storia del nostro paese, dimostra che il sindacato c'è, non si piega e continuerà a lottare affinché la salute, la sicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori siano sempre garantite e mai calpestate”.