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I lavoratori stranieri possono essere assunti e svolgere un’attività lavorativa anche quando sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata inferiore a quella del contratto di lavoro in somministrazione proposto. È discriminatoria, infatti, la prassi adottata da Adecco S.p.A., che subordinava le assunzioni alla preventiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, proponendo in alternativa un contratto di lavoro non oltre la data di scadenza del titolo di soggiorno.
Lo ha stabilito il Giudice del Tribunale di Milano, pronunciandosi su un ricorso presentato da Cgil Lombardia e Nidil Cgil (la categoria dei lavoratori e delle lavoratrici in somministrazione), assistite dall’avvocato Alberto Guariso di Asgi, ai sensi della normativa antidiscriminatoria vigente in Italia.
Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in condizione di svantaggio
Nei fatti, tale prassi poneva i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che si candidavano a un’attività lavorativa in una condizione di svantaggio rispetto agli altri lavoratori. Il Giudice afferma che “pretendere che un gruppo di persone – i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno – debba immediatamente, in sede di valutazione assuntiva, produrre la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (che, peraltro, non è semplice ottenere quando la scadenza non è imminente) costituisce una circostanza, in sé, discriminatoria”.
Il Tribunale ha quindi ordinato ad Adecco S.p.A. di cessare tale prassi e di adottare una direttiva interna che disponga che il personale incaricato della selezione non tenga conto della data di scadenza del permesso di soggiorno dei candidati nella valutazione dei contratti da sottoporre per la stipula, procedendo all’assunzione anche quando la scadenza del contratto sia successiva a quella del permesso di soggiorno. Inoltre, Adecco dovrà pubblicare la sentenza sulla homepage del proprio sito, con modalità tali da garantirne un’adeguata visibilità.
Valentina Cappelletti, Cgil Lombardia: “Il diritto del lavoro è uno solo”
“Per le norme italiane ed europee e per le convenzioni internazionali che abbiamo adottato, i lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio hanno esattamente gli stessi diritti dei lavoratori italiani, e la parità vale prima di tutto per il diritto di accesso al lavoro – commenta Valentina Cappelletti, segretaria generale della Cgil Lombardia –. Questo diritto non può essere limitato, tanto meno da soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione nel mercato del lavoro. Il diritto del lavoro è uno solo e vale per tutte e tutti. Esprimiamo soddisfazione per il risultato, ma sarebbe auspicabile non dover ricorrere alle vie giudiziarie per risolvere questo tipo di controversie”, conclude Cappelletti.
Marzia Pulvirenti, Nidil Cgil Varese: “Casi intercettati da Nidil Varese e monitorati da Nidil Lombardia per contratti a termine presso la filiale di Malpensa”
“La pronuncia del giudice, su azione presentata dalla Cgil Lombardia, trova riscontro su casi intercettati da Nidil Varese e monitorati da Nidil Lombardia in occasione della stipula di contratti a termine presso la filiale di Malpensa – si legge in una nota di Marzia Pulvirenti, segretaria generale del Nidil Cgil Varese –. Adecco chiedeva ai candidati extra Ue di anticipare le pratiche di rinnovo laddove il permesso non copriva l’intera durata del contratto. Questa la policy aziendale da noi contestata per violazione delle norme in tema di discriminazione”.






















