Art. 22

Tutela processuale dei diritti del lavoratore

  1. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro è competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il lavoratore può sempre agire, per la tutela dei suoi diritti, dinanzi al Tribunale nella cui circoscrizione ha avuto luogo la prestazione di lavoro. Ove il lavoratore sia convenuto in giudizio, è sempre competente il Tribunale nella cui circoscrizione si trova il suo domicilio.

  2. L’accesso alla giustizia in materia di lavoro è gratuito in ogni fase e grado del procedimento. Il lavoratore ha sempre diritto alla deducibilità ai fini fiscali degli oneri affrontati per la tutela dei propri diritti.

  3. Il lavoratore ha diritto – per tutti i rapporti di lavoro e per tutte le controversie derivanti dall’applicazione delle disposizioni del Titolo I della presente legge – di ottenere un provvedimento entro tre mesi dalla proposizione della domanda. Nel caso il procedimento si protragga oltre i tre mesi, il giudice, su istanza del lavoratore, provvede con ordinanza motivata a carattere sommario, i cui effetti si estinguono con la conclusione del processo.

  4. Il lavoratore ha diritto alla tutela in forma specifica dei propri diritti, e a quella per equivalente ove la prima non sia materialmente possibile. I provvedimenti aventi ad oggetto il pagamento di un risarcimento al lavoratore, anche eventualmente in forma indennitaria, devono essere pronunciati dal giudice in modo da rispettarne in concreto la funzione di assicurare tutele effettive, adeguate e dissuasive. In ogni caso il giudice, quando la causa ha ad oggetto un diritto della persona o il pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti per la prestazione svolta, condanna il soggetto obbligato al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

  5. Il giudice, in sede di applicazione dell’art. 92 del codice di procedura civile, può sempre, in caso di condanna del lavoratore, disporre la compensazione parziale o totale delle spese in relazione alle condizioni economiche di quest’ultimo e alla difficoltà di dimostrazione del diritto dallo stesso invocato.

  6. Il lavoratore ha diritto a un’effettiva assistenza pubblica nella fase di esecuzione dei provvedimenti giudiziari, ivi compreso il diritto ad accedere ad ogni documento e informazione in possesso degli uffici pubblici al fine della soddisfazione dei crediti accertati in sede giudiziaria, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

  7. Resta fermo quanto previsto in materia di licenziamenti nel Titolo III, Parte III, Capo X di questa legge.

 

“È inutile stabilire nuovi diritti o ripristinare quelli buoni del passato se poi il processo non funziona, perché troppo lungo e soprattutto troppo costoso”. Parte da questo assunto l’analisi dell’articolo 22 della Carta dei diritti universali del Lavoro, che il professor Amos Andreoni, docente di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma, ha fatto ai microfoni di Radioarticolo1, nella nuova puntata della rubrica quotidiana "Una firma per il Lavoro", che analizza appunto, articolo per articolo, la proposta di nuovo Statuto avanzata dalla Cgil.

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“L’articolo – spiega il giurista - si occupa prima di tutto di stabilire l’applicazione del rito del lavoro a tutte le forme di impiego, anche al lavoro autonomo e questo è molto importante. Inoltre, stabilisce che la causa va radicata nel luogo della prestazione, quando è il lavoratore a promuoverla, o nel luogo di domicilio se è invece il committente a prendere l’iniziativa. Questo – osserva Andreoni – al fine di agevolare la situazione processuale del lavoratore stesso”.

 

Altro aspetto importante della norma, secondo il professor Andreoni, è la previsione rispetto agli eventuali costi sostenuti dal lavoratore. “In via generale è prevista la gratuità – sottolinea il docente - ma nel caso in cui il lavoratore fosse soccombente, o comunque a fronte delle spese per il proprio avvocato, l’articolo prevede la deducibilità fiscale, il che, oltre a giovare al lavoratore, che pagherà meno tasse, è anche un buon metodo per evitare l’evasione fiscale, piuttosto diffusa nell’area dei professionisti”.

C’è poi la questione dei tempi: “L’articolo 22 fissa un limite di tre mesi per il provvedimento – spiega Andreoni – ma laddove questo limite fosse superato il lavoratore può richiedere un provvedimento provvisorio. Oltre a questo – prosegue il giurista – l’aspetto fondamentale è che la tutela deve essere effettiva: per questo è previsto il pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”.

Ma anche la norma finale è molto importante secondo Andreoni: “Essa prevede infatti che anche il lavoratore soccombente, nel caso in cui non disponga di mezzi economici propri, oppure perché la raccolta delle prove è stata acrobatica e particolarmente difficile, possa avere diritto ad una compensazione parziale o totale delle spese”.