Il grande caldo di questa estate ha spinto Inps e Inail ad approvare la concessione della cassa integrazione per eventi meteo, che spetta a coloro che non possono svolgere il proprio lavoro a causa di temperature troppo elevate. Ma come funziona l'ammortizzatore "estivo"? Chi può usufruirne? Per fare chiarezza, l'Inps ha recentemente pubblicato un messaggio di integrazione per illustrarne tutte le specifiche.

Nel messaggio n. 2999 del 28 luglio, che ha come oggetto proprio l’applicabilità della Cigo per eventi avversi come lo stress termico, l'Istituto chiarisce che il datore di lavoro può richiedere la cassa integrazione straordinaria per i propri dipendenti quando le temperature (anche percepite) superano i 35° C.

“La causale eventi meteo – si legge nel documento – è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate”. Già precedenza, in realtà, con il messaggio n. 1856/2017, l'Inps aveva chiarito che “anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella cosiddetta percepita, che è più elevata di quella reale”.

Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata”.

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“Anche la tipologia di lavorazione in atto – prosegue l’Inps – e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale evento meteo per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi”. L'Istituto per la previdenza fa anche qualche esempio chiarificatore, parlando di lavori di stesura del manto stradale, di rifacimento delle facciate e dei tetti degli edifici, quelli svolti all’aperto con indumenti di protezione e, in generale, tutti quelli svolti in luoghi dove non è possibile proteggersi dal sole o in cui vengono utilizzati materiali o macchinari particolarmente sensibili al calore.

“Il datore di lavoro – precisa l’Inps –, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione. Nel caso in cui i predetti elementi non siano stati forniti, è necessario attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, numero 95442. Si ricorda, inoltre, che la cassa integrazione ordinaria è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori”.

Ma non solo. L'ammortizzatore può essere richiesto anche per chi lavora al chiuso ma che non abbia a disposizione sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non direttamente imputabili al datore di lavoro.

La cassa integrazione ordinaria, insomma, è riconoscibile in tutte le circostanze nelle quali il datore di lavoro, su impulso e avviso del responsabile della sicurezza dell’azienda, sceglie la strada della sospensione / riduzione delle lavorazioni in corso – per ragioni connesse ai rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Chiaramente l’attestazione del responsabile della sicurezza rafforzerà non poco la richiesta di cassa integrazione da parte del datore di lavoro. Queste cause, però, non debbono ritenersi imputabili alla condotta del datore di lavoro stesso o dei lavoratori.

Infine, la legge vieta alle amministrazioni di chiedere e ottenere dal cittadino dati e informazioni già in possesso di organi pubblici. Ecco perché Inps ha precisato che acquisirà d’ufficio i bollettini meteo dalle autorità competenti, senza bisogno di allegarli alla richiesta di cassa integrazione. Mentre la relazione tecnica sulle difficoltà legate alle lavorazioni con il grande caldo è sempre obbligatoria.