È incostituzionale che le persone straniere siano accolte nell’albo professionale dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici a condizioni diverse degli italiani. Lo stabilisce una sentenza della Corte costituzionale. Una norma della legge 55 del 2024 aveva infatti istituito questo nuovo albo professionale ammettendo all’iscrizione le persone straniere regolarmente soggiornanti solo “a condizione di reciprocità”, cioè se nel Paese di cittadinanza del richiedente l’ordinamento prevedesse un analogo trattamento paritario per l’italiano.

Asgi, Apn, Naga e Cgil Lombardia avevano subito sollevato critiche alla norma bollandola come irragionevole “sia perché non risponde ad alcun interesse pubblico (è nota la difficoltà di enti e associazioni a reperire personale educativo, con il titolo richiesto dalla legge), sia perché impone al cittadino straniero di attestare un regime legale nel suo paese del quale può non essere a conoscenza, sia perché (in assenza di attestazione) comporta la cessazione dal rapporto di lavoro anche di lavoratori che già svolgono la funzione”.

Numerose associazioni avevano sottoscritto un appello per eliminare la norme discriminatoria, anche perché colpiva molti educatori ed educatrici già in attività o in via di formazione: la conseguenza poteva essere la perdita del lavoro o della facoltà di esercitare la professione per cui si sono formati.

In nome della reciprocità

Alberto Guariso, responsabile del servizio antidiscriminazione di Asgi, ci spiega innanzitutto che è difficile quantificare il numero di persone interessate alla sentenza, perché le domande per essere inserite nell’albo devono essere fatte ai singoli commissari straordinari di ogni distretto di Corte d'Appello e non è mai stata fatta una somma delle domande.

"Gli educatori con cittadinanza non italiana – afferma – , dal momento in cui è stata varata la norma e fino a ora, dovevano sottoscrivere un modulo nel quale dichiaravano sotto la loro responsabilità che nel loro Paese di origine si applica la condizione di reciprocità. Ovviamente l'interessato non sa se un educatore italiano può svolgere l'attività di educatore in Gambia, o in Sudan, o in qualunque altro Paese e quindi già per questo la norma si mostrava illogica.

Quello che sappiamo per certo è che è una professione che vede la presenza di un discreto numero di stranieri, che lavorano nelle scuole, nelle comunità alloggio, nel terzo settore che si occupa di servizi alla persona, negli asili nido e nelle molte cooperative che lavorano in appalto per i comuni".

Norme senza ratio o volontà antimigratoria?

L’altro punto è che “nessuno sa come e chi avrebbe dovuto controllare la veridicità di quella dichiarazione, perché il testo della legge non lo specificava. Colpisce il fatto che questo tipo di normative assurde che riguardano gli stranieri sono realizzate con una sorta di trasandatezza. E ancora, in giudizio, nessuno del Consiglio dei ministri o comunque dei legislatori è stato in grado di spiegare i motivi che hanno portato a una simile legge. Nemmeno dagli atti parlamentari è stato possibile comprenderlo”.

E ancora: “L’unico motivo addotto è la possibilità che possa fare pressione presso quei Paesi dove non vige la reciprocità e i nostri educatori non possono insegnare. Intanto però ci sono stati gravi effetti pratici, con persone che non hanno potuto continuare a lavorare, sono rimaste disoccupate pur lavorando già presso le strutture".

L’avvocato sottolinea anche che queste norme sono “completamente in contraddizione con le dichiarazioni che sentiamo circa la necessità che gli stranieri si integrino. Oltre alla trasandatezza c’è il sospetto che il legislatore voglia ostacolare le persone immigrate nel nostro Paese, anche quando sono integrate”.

Non ultimo rimane il fatto che c’è carenza di educatori. Nel terzo settore inoltre vengono pagati poco per un lavoro impegnativo e faticoso, perché mancano i fondi: “Se perdiamo anche i pochi educatori che abbiamo – dice Guariso –, è un disastro oltre che un’assurdità. Ora, appena le nuove direttive saranno trasmesse al ministero competente, si dovranno riaprire i termini già scaduti per fare richiesta di ammissione all’albo. Fortunatamente non sono ancora state fatte le selezioni, ma, in ogni caso si dilateranno i tempi per le assegnazioni”.

La sentenza della Corte costituzionale conferma quindi che il requisito previsto dalla legge promulgata dal Parlamento non è valido, ripristinando così la parità di condizione con chi ha la cittadinanza italiana, perché l’articolo 4 della Costituzione comprende anche il "diritto alla scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della sua personalità” senza quindi ostacoli irragionevoli e sproporzionati. 

Le associazioni ricorrenti confidano che “anche questa vicenda sia da monito affinché simili ‘distrazioni’ del legislatore (se di distrazioni si tratta) che violano la Costituzione non si ripetano in futuro. Grazie a questa sentenza le persone straniere potranno iscriversi all'albo dei pedagogisti e degli educatori con gli stessi requisiti e le stesse condizioni richieste ai cittadini italiani".