L'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità scatta a partire dal settimo mese di gravidanza e si prolunga fino al terzo mese dopo il parto (con tutte le alternative possibili, previste dall’istituto del congedo flessibile). Ci sono, però, diverse circostanze che possono compromettere la salute della donna e del nascituro, per le quali è prevista l’astensione anticipata dal lavoro: nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

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Come presentare la domanda

Nel primo caso, per poter fruire dell’astensione anticipata dal lavoro, dovrete intanto avere il certificato medico attestante le condizioni di gravidanza a rischio connessa al vostro stato di salute. Per il rilascio del certificato che attesta la gravidanza a rischio, dovete rivolgervi personalmente a un ginecologo del Servizio sanitario regionale o a un ginecologo libero professionista. In quest’ultimo caso, dovrete recarvi presso il Servizio individuato dalla Asl per l’accertamento da parte di un medico di struttura pubblica. Il certificato rilasciato dal ginecologo del servizio pubblico o convenzionato vale per tutto il periodo e cioè fino all’inizio della maternità obbligatoria; quello rilasciato dal ginecologo privato ha invece validità limitata (solitamente 30 giorni) e dovrà essere validato da un medico di struttura pubblica. La legge prevede, infatti, che solo la Direzione territoriale del lavoro e la Asl possono disporre l’interdizione anticipata dal lavoro in gravidanza.

Nel secondo caso, qualora le mansioni a cui è adibita la lavoratrice o l'ambiente di lavoro stesso, risultino rischiosi per la salute sua e per quella del nascituro, il datore di lavoro deve inviare un’apposita domanda all'Ispettorato del Lavoro. Nella domanda dovranno essere specificati i rischi ai quali la dipendente è esposta e dovrà essere certificato lo stato di gravidanza. La domanda deve essere inviata dal datore di lavoro ma anche dalla stessa lavoratrice e il provvedimento di astensione emesso è definitivo.

ATTENZIONE: l’astensione può prorogarsi sino al compimento dei sette mesi del bambino. Questo però accade solo in due situazioni particolari: se la lavoratrice svolge appunto un'attività "a rischio", ovvero faticosa e che potrebbe mettere in pericolo la sua salute e quella del neonato; se la lavoratrice non ha la possibilità di svolgere un'altra attività. 

La legge stabilisce che il datore di lavoro debba considerare tutti i possibili rischi per la donna permettendole, quando è possibile, di continuare a svolgere il suo lavoro in sicurezza. Ad esempio, modificandole i turni, migliorando le pause e la durata delle mansioni.

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Da quando decorre la maternità anticipata

Se la gravidanza a rischio è connessa al vostro stato di salute, l’interdizione è disposta dall’Asl e la maternità decorre dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro, come da certificato medico rilasciato alla lavoratrice. L’assenza non può pertanto decorrere da una data antecedente rispetto a quella di rilascio del certificato Asl.

Se la gravidanza a rischio è connessa alle mansioni a cui è adibita la lavoratrice o all’ambiente di lavoro in cui opera, sarà l’Ispettorato del Lavoro a disporre la maternità anticipata, e questa decorrerà dalla data del relativo provvedimento. L’Inl può tuttavia disporre l’astensione immediata dal lavoro quando l’azienda produce una dichiarazione da cui risulta l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

Il provvedimento che conferma l’inizio dell’indennità di gravidanza anticipata deve essere emanato entro 7 giorni dalla richiesta della lavoratrice; in caso di mancata risposta vale il principio del “silenzio assenso”.

Fate attenzione, dunque, alla data che il vostro ginecologo indicherà sul certificato e recatevi immediatamente presso la struttura designata della Asl territoriale (se il vostro medico è un privato). Potreste trovarvi, infatti, in situazioni poco piacevoli: per esempio, dovervi immediatamente astenere senza avere avuto il tempo di comunicarlo al vostro datore di lavoro, o avere un intervallo di tempo troppo ampio tra la data di rilascio del certificato e quella della sua convalida da parte della Asl.

È importante sapere che per l’intera durata della maternità anticipata e di quella obbligatoria non siete tenute al rispetto delle fasce di reperibilità, perché per le donne in maternità non è prevista la visita fiscale. Potrete dunque muovervi liberamente, nel rispetto delle misure sanitarie a tutela della vostra salute e di quella del nascituro. Siete incinte, non malate!

ATTENZIONE: Se siete in astensione anticipata, dovrete comunque presentare la domanda per il congedo di maternità obbligatorio entro il settimo mese.

Per ogni chiarimento e per avere l'aiuto e la consulenza delle operatrici e degli operatori dell'Inca Cgil, il consiglio è di recarsi alla sede più vicina (QUI  gli indirizzi e i contatti).

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