Art. 17

Diritto ai saperi

  1. Ogni persona ha diritto all’accesso al sistema della conoscenza e alla formazione continua per tutto l’arco della vita, con pari opportunità in ragione delle personali condizioni economiche e sociali. Resta fermo il diritto di ogni persona all’istruzione e alla formazione professionale gratuita e di qualità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. Gli statuti e regolamenti delle università e gli istituti di alta formazione adeguano l’organizzazione degli studi al fine di garantire la fruizione delle attività didattiche ai lavoratori studenti e agli studenti lavoratori dall’assolvimento dell’obbligo scolastico in poi.

  2. Il sistema della conoscenza deve assicurare il pieno sviluppo della persona umana e la realizzazione delle capacità individuali, elevare e aggiornare le competenze professionali dei lavoratori, migliorare con ogni mezzo le opportunità di partecipazione alla vita economica sociale del paese.

  3. La formazione professionale e continua per i lavoratori deve assicurare modalità trasparenti, adeguate e verificabili di acquisizione di conoscenze e certificazione delle competenze riconosciute nel mercato del lavoro e delle professioni e consentire l’accesso a lavori di qualità.

  4. Le varie modalità di formazione dei giovani volte a favorire il loro accesso al mercato del lavoro e delle professioni devono assicurare l’efficacia del sistema di apprendimento e il suo orientamento anche verso l’anticipazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi e verso la soddisfazione di nuovi bisogni da parte della società e dei territori.

  5. La Repubblica garantisce che venga assicurato a tutti l’accesso a nuove tecnologie digitali al fine di combattere nuove forme di esclusione sociale legate al divario digitale.

  6. La formazione continua è componente essenziale dell’attività di lavoro e della qualità della stessa, e da essa non possono derivare conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore sul piano delle tutele previdenziali. Tutti i lavoratori hanno diritto a congedi, nonché ad altre agevolazioni per la formazione e la formazione continua, secondo modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni dei lavoratori autonomi, ove applicabili. In assenza di tali accordi collettivi, il lavoratore autonomo esercita il proprio diritto tenuto conto delle esigenze del committente.

  7. La riqualificazione professionale di lavoratori adulti deve essere favorita con ogni mezzo, anche tenuto conto delle caratteristiche e dei bisogni individuali e familiari, dell’innovazione tecnologica e degli orientamenti del mercato del lavoro. La legge appresta le misure idonee a tal fine, anche con forme di cooperazione tra pubblico e privato.

  8. Certificazioni o finanziamenti pubblici sono concessi ad attività formative private o pubbliche nel rispetto di quanto previsto nei commi da 2 a 7.

  9. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, il presente articolo fissa principi generali e livelli essenziali garantiti su tutto il territorio nazionale.

 

Qualcosa di più del classico diritto alla formazione. Perché quello ai saperi è un diritto di tutti, sia di chi un lavoro ce l'ha, che di chi ancora lo cerca, oppure di chi passa da un impiego all'altro. Sta qui il carattere innovativo dell'articolo 17 della Carta dei diritti universali del Lavoro, come spiega ai microfoni di Radioarticolo1, la professoressa Fausta Guarriello, docente di Diritto del Lavoro all'Università di Chieti. "L'articolo propone una formulazione più moderna e universalista del diritto - sottolinea la docente, all'interno della rubrica quotidiana "Una firma per il Lavoro" - rispetto al classico diritto alla formazione. Infatti - sottolinea la docente - non ci si rivolge soltanto ai lavoratori subordinati, ma a tutte le persone che abbiano intrapreso un'attività lavorativa sotto qualunque forma, autonoma, subordinata, associata, eccetera. E anche a chi si affaccia al mercato del lavoro alla ricerca di un primo impiego".

 

Dunque, un diritto "declinato universalmente", che comprende poi "vari sotto-diritti specifici". Alcuni che si applicano "addirittura prima dell'ingresso nel mondo lavoro", altri che interessano invece solo i lavoratori subordinati, come la "classica" formazione professionale all'interno del rapporto di lavoro o nelle fasi di transizione da un lavoro a un altro.

"C’è poi una comma specifico - spiega ancora la professoressa Guarriello - che cerca di declinare il rapporto tra istruzione e formazione pre lavorativa con la funzione fondamentale dell'orientamento". Orientamento che garantisca "un quadro aggiornato rispetto alle concrete possibilità offerte dal mondo lavoro".

Così, il diritto alla formazione assume un duplice significato: "Da una parte - conclude la docente - è diritto fondamentale a sviluppare le proprie capacità e potenzialità, dall'altra è diritto a ricevere anche un orientamento mirato rispetto ai bisogni della persona, alle possibilità del mercato del lavoro, e alle proprie capacità".