Il Consiglio di Stato conferma che l’autorizzazione alle operazioni portuali prevista dalla legge 84/94 riguarda l’intero ciclo operativo e non può essere suddivisa in singoli segmenti per eludere gli obblighi relativi a organico, formazione e sicurezza. È quanto stabilisce la sentenza n. 6987/2026, pubblicata il 21 settembre, con cui Palazzo Spada ha accolto l’appello dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e riformato la decisione del Tar di Salerno.

La pronuncia nasce da una controversia relativa al porto di Salerno e riguarda l’interpretazione dell’articolo 16, comma 3, della legge 84/94, il principale riferimento normativo per l’ordinamento e la disciplina dei porti. Secondo il Consiglio di Stato, l’attività autorizzata non può essere scomposta in singole fasi operative con l’obiettivo di sottrarsi agli obblighi che la normativa collega allo svolgimento delle operazioni portuali.

La vicenda è stata seguita anche dalla Filt Cgil Campania e dalla Filt Cgil Salerno, intervenute ad adiuvandum, con l’avvocato Pasquale Biondi, a sostegno del ricorso dell’Autorità portuale.

La legge 84/94 e il ciclo delle operazioni

Il punto centrale della sentenza riguarda dunque il rapporto tra l’autorizzazione alle operazioni portuali e l’organizzazione del lavoro. Per il sindacato, la decisione conferma che il ciclo operativo deve essere considerato nel suo insieme e che non è possibile frammentarlo artificialmente affidando singoli segmenti a soggetti diversi privi degli stessi requisiti organizzativi.

La legge 84/94 prevede infatti che le imprese autorizzate dispongano di un’organizzazione e di un organico adeguati alle attività svolte. Per Filt Cgil Campania e Filt Cgil Salerno, il principio affermato dal Consiglio di Stato è quindi direttamente collegato alla tutela della sicurezza e dell’occupazione nei porti.

Nel comunicato diffuso dopo la sentenza, le due strutture territoriali sostengono che la normativa non debba essere piegata a interessi particolari e sottolineano la necessità di mantenere un’organizzazione del lavoro fondata su personale stabile, qualificato e adeguatamente formato.

Nessun contrasto con la concorrenza europea

La sentenza affronta anche il rapporto tra la disciplina italiana del lavoro portuale e i principi europei. Secondo il Consiglio di Stato, le disposizioni in questione non contrastano con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera circolazione.

È un passaggio rilevante perché esclude, nell’ambito della controversia esaminata, che le regole sull’organizzazione del lavoro portuale costituiscano di per sé un ostacolo incompatibile con i principi europei sulla concorrenza.

Per il sindacato, la regolazione del lavoro non è quindi un elemento estraneo alla competizione tra imprese: organici adeguati, formazione e sicurezza costituiscono le condizioni entro cui le attività portuali devono essere organizzate.

Filt Cgil Campania e Filt Cgil Salerno annunciano infine che continueranno a seguire l’applicazione di questi principi nei porti campani, con particolare attenzione alle forme di frammentazione delle attività che, secondo il sindacato, possono produrre una progressiva trasformazione del lavoro portuale in prestazioni separate e meno tutelate.