Quei 20-30 secondi non potevano essere usati per sostenere che una donna avesse avuto il tempo necessario per opporsi a una violenza sessuale. Tanto meno per assolvere chi l’aveva aggredita. Lo chiarisce la Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, il 10 luglio, ha condannato a un anno e due mesi di reclusione un ex sindacalista che lavorava all’aeroporto di Malpensa, riconoscendolo responsabile di violenza sessuale ai danni di un’hostess che si era rivolta a lui per una vertenza sindacale.

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Una vicenda giudiziaria durata oltre otto anni, segnata da due assoluzioni e da un nuovo processo d’appello, dopo che la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza. Al centro, una questione fondamentale: il mancato dissenso immediato della vittima non equivale al consenso.

Il consenso non si presume, il dissenso non deve essere immediato

Nelle 31 pagine di motivazioni, i giudici della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano mettono nero su bianco un principio: in materia di violenza sessuale non esiste “una soglia minima di durata” dell’abuso. La configurazione della violenza, spiegano, prescinde dal tempo impiegato per compierla.

I 20-30 secondi citati nei precedenti giudizi erano stati indicati dalla donna per descrivere quanto fosse stato rapido e improvviso ciò che aveva subito. Non rappresentavano, dunque, un intervallo durante il quale avrebbe potuto necessariamente reagire. La sua percezione del tempo, hanno chiarito i giudici, era legata alla “reazione di chi sta subendo un fatto traumatico”.

Se l’aggressione coglie una persona di sorpresa, un’azione rapida può impedirle di manifestare immediatamente il proprio dissenso. L’incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione verbale, si legge nelle motivazioni, non esprimono consenso, ma possono essere manifestazioni di “difesa passiva” e “disorientamento”, del tutto compatibili con il trauma subito.

La Corte richiama anche il fenomeno del freezing: il blocco fisico ed emotivo che può verificarsi in una situazione traumatica. Non reagire subito, quindi, non significa acconsentire.

Il principio è netto: spetta a chi intraprende un atto sessuale accertarsi che vi sia un consenso libero, attuale, specifico e perdurante. Non è la vittima a dover dimostrare di essersi opposta con sufficiente rapidità.

Due assoluzioni prima della condanna

I fatti risalgono al marzo 2018. La donna, all’epoca hostess, si era rivolta al sindacalista per una vertenza di lavoro. Durante quell’incontro, secondo quanto ricostruito nel procedimento, aveva subito molestie e abusi.

Nel 2022 il Tribunale di Varese aveva assolto l’uomo. Anche la Corte d’Appello di Milano aveva confermato l’assoluzione, sostenendo che in quei 30 secondi la donna avrebbe potuto opporsi.

Una valutazione poi considerata errata dalla Cassazione. Nel febbraio 2025, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza, disponendo un nuovo giudizio d’appello.

La Cassazione aveva già chiarito che il ritardo nella manifestazione del dissenso è irrilevante ai fini della configurazione della violenza sessuale. La Corte d’Appello ha ora ribadito quei principi, arrivando alla condanna.

La vicenda potrebbe però non essere ancora conclusa: la difesa dovrebbe presentare un nuovo ricorso in Cassazione. Resta il punto fissato nelle motivazioni della sentenza: il consenso non si presume e il silenzio, il blocco o una reazione tardiva non significano assenso.