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Anche le lavoratrici e i lavoratori destinatari interamente del sistema contributivo potranno essere coinvolti nei accedere ai percorsi di accompagnamento alla pensione sulla base di criteri definiti per la verifica, in particolare, dell’importo soglia.
La circolare Inps n. 104 del 29 settembre 2026 interviene su un ostacolo che aveva limitato l’utilizzo dell’isopensione e degli assegni straordinari dei fondi di solidarietà bilaterali per chi non aveva contributi prima del 1996.
La Cgil aveva più volte denunciato il problema al tavolo di confronto con il ministero del Lavoro, “chiedendo una soluzione – dichiara Ezio Cigna responsabile politiche Previdenziali Cgil nazionale -. L’incertezza sulla verifica dei requisiti economici maturazione dell’importo soglia della futura pensione rendeva difficile costruire percorsi di uscita per queste persone e restringeva le possibilità della contrattazione”.
Una difficoltà destinata a riguardare una platea sempre più crescente di lavoratrici e lavoratori nei prossimi anni. "Abbiamo sempre sostenuto che non fosse necessaria una norma ad hoc: il quadro legislativo già prevedeva questi strumenti – prosegue Cigna –. Occorreva stabilire le modalità di accertamento delle condizioni di accesso alla pensione secondo le regole del sistema contributivo. Il nodo era l’importo soglia”.
Per chi è nel contributivo, infatti, per accedere ad alcuni canali pensionistici non basta raggiungere l’età e gli anni di contribuzione richiesti: occorre anche che la pensione raggiunga un determinato valore, legato all’assegno sociale. Ma un percorso di esodo può iniziare diversi anni prima del pensionamento. Come verificare oggi una soglia che sarà rivalutata negli anni successivi? "La soluzione consiste nell’effettuare la verifica al momento dell’accesso all’esodo – dichiara Francesca Tornieri del collegio di presidenza dell’Inca nazionale –. L’importo della prestazione di accompagnamento viene calcolato sulla contribuzione già maturata e utilizzando il coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta in quel momento. Il risultato viene confrontato con la soglia vigente alla stessa data. Si definisce così un criterio che consente di valutare la posizione prima dell’uscita dal lavoro”.
"Le condizioni cambiano in base alla pensione verso cui è diretto il percorso”, aggiunge Tornieri che ci fornisce qualche numero per comprendere la questione. Per l’esodo finalizzato alla pensione di vecchiaia, attualmente prevista a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, la prestazione deve raggiungere almeno l’importo dell’assegno sociale: nel 2026, 546,24 euro mensili.
Per la vecchiaia a 71 anni, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, non è richiesta una soglia economica. Per l’esodo verso la pensione anticipata contributiva, attualmente a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, importo lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo (3.059,25 euro) per i mesi di anticipo fino alla pensione di vecchiaia, la soglia è pari a tre volte l’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro mensili nel 2026. Per le donne scende a 2,8 volte con un figlio, pari a 1.529,47 euro, e a 2,6 volte con almeno due figli, pari a 1.420,22 euro. Dal 2030 la soglia generale di tre volte salirà a 3,2.
Per la pensione anticipata ordinaria (42anni e 10 mesi nel 2026, un anno in meno per le donne), invece, non è previsto un importo soglia. La possibilità di utilizzare questi percorsi resta legata agli accordi e alle condizioni previste per ciascuno strumento.
“Pur trattandosi di un risultato positivo, questa novità conferma ancora una volta quanto sia sbagliato subordinare il diritto all’uscita dal lavoro al raggiungimento di una determinata soglia di importo della pensione. A parità di anni di lavoro, si rischia di consentire l’accesso anticipato soltanto a chi ha percepito retribuzioni più elevate, penalizzando chi ha avuto salari più bassi. Lo ribadiamo: il salario non può essere il criterio che decide chi può andare prima in pensione", concludono Tornieri e Cigna.






















