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Lo sciopero è una forma di astensione collettiva dal lavoro attraverso la quale i lavoratori tutelano interessi comuni e cercano di ottenere il miglioramento delle condizioni di lavoro, della retribuzione o della disciplina normativa del rapporto. Il diritto di sciopero è attribuito individualmente a ciascun lavoratore, ma può essere esercitato soltanto in forma collettiva. Ciò significa che ogni lavoratore decide personalmente se aderire, mentre l’astensione deve inserirsi in un’iniziativa o in una decisione collettiva diretta alla tutela di un interesse comune.
Lo sciopero non deve necessariamente essere proclamato da un sindacato. Tuttavia, non ogni assenza plurima dal lavoro costituisce sciopero: occorre che l’astensione sia collettivamente concordata e sia collegata alla tutela di un interesse collettivo.
La base costituzionale
L’articolo 40 della Costituzione italiana stabilisce che “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. La disposizione riconosce quindi lo sciopero come un diritto costituzionale e demanda alla legge la disciplina delle sue modalità e dei suoi limiti.
La Corte costituzionale ha chiarito che l’articolo 40 è una norma immediatamente applicabile, anche in assenza di una disciplina legislativa generale. Nella sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, ha precisato che lo sciopero può tutelare non soltanto rivendicazioni salariali, ma il complesso degli interessi dei lavoratori riconducibili ai rapporti economici e sociali tutelati dalla Costituzione. La stessa sentenza ha riconosciuto, a determinate condizioni, la legittimità dello sciopero di solidarietà, quando esista un collegamento concreto tra gli interessi dei lavoratori che scioperano e quelli dei lavoratori sostenuti.
Sciopero politico? Si può fare
La Corte ha inoltre riconosciuto la legittimità dello sciopero politico. Con la sentenza 27 dicembre 1974, n. 290, ha dichiarato illegittima la punizione dello sciopero politico quando non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale oppure a impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Questo non significa, però, che ogni modalità di protesta sia lecita: devono essere sempre rispettati gli altri diritti e interessi costituzionalmente protetti.
Chi può scioperare
In linea generale possono esercitare il diritto di sciopero i lavoratori subordinati, sia del settore privato sia del settore pubblico, indipendentemente dal tipo di contratto: a tempo determinato o indeterminato, a tempo parziale, di apprendistato o di somministrazione. Lo sciopero riguarda le ore o i turni nei quali il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria prestazione. Per alcune categorie, tuttavia, operano speciali divieti o limitazioni stabiliti dalla normativa di settore. È il caso, tra gli altri, dei militari e degli appartenenti alla Polizia di Stato, per i quali l’ordinamento prevede regole particolari.
La posizione dei lavoratori autonomi, dei professionisti e dei piccoli imprenditori non è identica a quella dei lavoratori subordinati. Nei servizi pubblici essenziali, le loro astensioni collettive sono disciplinate dalla legge n. 146/1990 e dai relativi codici di autoregolamentazione. Non è quindi corretto affermare, in modo generale, che ogni lavoratore autonomo o collaboratore eserciti il diritto di sciopero previsto dall’articolo 40 della Costituzione.
Come si esercita e quali effetti produce
Fuori dai servizi pubblici essenziali, il lavoratore non è generalmente tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro la propria adesione allo sciopero. La partecipazione deve comunque concretizzarsi in un’astensione, totale o parziale, dalla prestazione lavorativa. Il lavoratore che sciopera non ha diritto alla retribuzione relativa alle ore non lavorate. L’astensione, tuttavia, non estingue il rapporto di lavoro e non comporta, di per sé, la perdita dell’anzianità maturata. Gli effetti contributivi devono essere valutati in relazione alla disciplina applicabile e alle eventuali modalità di copertura previste dall’ordinamento.
L’adesione a uno sciopero legittimo non può costituire motivo di licenziamento o di ritorsione. La legittimità dell’astensione deve però essere valutata considerando il settore interessato, le modalità concrete dell’iniziativa e l’eventuale applicazione di una disciplina speciale.
Il ruolo del datore di lavoro
Il datore di lavoro non può impedire ai dipendenti di aderire allo sciopero né può esercitare pressioni, minacce o ritorsioni per dissuaderli. Può tuttavia adottare misure organizzative lecite per limitare le conseguenze dell’astensione, purché tali misure non siano dirette a neutralizzare completamente l’efficacia dello sciopero e non comprimano la libertà del lavoratore di aderire.
La Corte costituzionale, con la sentenza 23 luglio 1980, n. 125, ha ritenuto legittime le misure organizzative volte a contenere gli effetti dannosi dello sciopero, soprattutto quando siano coinvolti servizi essenziali, se esse non coartano la volontà del lavoratore.
Occorre distinguere il danno alla produzione, che è una conseguenza fisiologica dello sciopero, dalla compromissione della produttività, della sicurezza degli impianti o della possibilità stessa dell’impresa di proseguire la propria attività. Le modalità di esercizio dello sciopero non possono inoltre comportare violenza, danneggiamenti, minacce o lesioni della libertà di lavoro di chi non aderisce.
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, che mira a conciliare il diritto di sciopero con la tutela dei diritti fondamentali della persona.
Sono considerati essenziali i servizi destinati a garantire, tra gli altri:
- la vita e la salute;
- la libertà e la sicurezza;
- la libertà di circolazione;
- l’assistenza e la previdenza sociale;
- l’istruzione;
- la libertà di comunicazione.
Tra i settori interessati rientrano, in particolare, la sanità, i trasporti, la protezione civile, la raccolta dei rifiuti, l’erogazione dell’energia, alcuni servizi giudiziari, l’istruzione e le telecomunicazioni. La qualificazione dipende dalla funzione svolta dal servizio e non soltanto dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
In questi settori devono essere rispettate specifiche regole:
- preavviso minimo ordinario di almeno dieci giorni;
- indicazione della durata, delle modalità e delle motivazioni dello sciopero;
- eventuale svolgimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione;
- garanzia delle prestazioni indispensabili;
- informazione tempestiva agli utenti;
- rispetto degli intervalli minimi tra successive astensioni, quando previsti dalla disciplina di settore.
Le prestazioni indispensabili sono individuate dalla contrattazione collettiva, dagli accordi applicabili o, quando necessario, dalla regolamentazione della Commissione di garanzia. La legge prevede inoltre sanzioni per le violazioni e, in presenza di un fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente per i diritti della persona, la possibilità di adottare un provvedimento di precettazione.
La Corte costituzionale, con la sentenza 28 gennaio 1991, n. 32, ha chiarito che la legge n. 146/1990 attua l’articolo 40 della Costituzione e realizza un bilanciamento uniforme tra il diritto di sciopero e i diritti fondamentali degli utenti. La Commissione di garanzia svolge una funzione neutrale di verifica dell’applicazione della disciplina.
Con la sentenza 24 febbraio 1995, n. 57, la Corte ha inoltre sottolineato la particolare rilevanza delle procedure previste dalla legge n. 146/1990. Prima dell’applicazione delle sanzioni alle organizzazioni sindacali devono essere garantite la valutazione della Commissione di garanzia e adeguate forme di partecipazione degli interessati.
In sintesi…
Lo sciopero è un diritto costituzionale e una forma di autotutela collettiva dei lavoratori. Può essere diretto a ottenere migliori condizioni economiche e normative, ma anche a tutelare interessi più ampi dei lavoratori o, entro determinati limiti, a sostenere finalità politiche e sociali.
Il suo esercizio deve però rispettare:
- la natura collettiva dell’astensione;
- la libertà di chi non aderisce;
- l’incolumità e la sicurezza delle persone;
- l’integrità degli impianti e la continuità dell’attività produttiva;
- le regole speciali previste per i servizi pubblici essenziali.
La legittimità di una specifica astensione deve essere valutata caso per caso, in base al settore interessato, alle modalità concrete dello sciopero, agli accordi applicabili e agli eventuali fatti verificatisi.






















