"Le due sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pubblicate il 7 ottobre rappresentano un passaggio importante per la tutela dei lavoratori e ribadiscono un principio per noi fondamentale: il Tfr è salario differito e tale rimane indipendentemente dalla sua destinazione".

Con queste parole la Cgil commenta le sentenze n. 26356 e n. 26355 del 2026, con le quali la Suprema Corte è intervenuta sulla natura del Tfr destinato al Fondo di Tesoreria Inps e sulle diverse componenti della contribuzione alla previdenza complementare nei casi di insolvenza del datore di lavoro.

Il Tfr resta retribuzione anche nel Fondo di Tesoreria

Con la sentenza n. 26356/2026, le Sezioni Unite stabiliscono che il Tfr mantiene la propria natura retributiva anche quando, nelle imprese tenute al versamento al Fondo di Tesoreria, le relative quote devono essere trasferite al Fondo gestito dall'Inps.

"È un chiarimento molto importante – sottolinea la Cgil – perché la modalità di gestione del Tfr non può modificare la natura del diritto maturato dal lavoratore. Sarebbe stato irragionevole che lo stesso istituto fosse considerato retribuzione in un'impresa e assumesse invece natura previdenziale in un'altra soltanto in ragione delle sue dimensioni".

La conseguenza concreta della pronuncia è particolarmente rilevante: il lavoratore è legittimato a chiedere l'ammissione al passivo dell'impresa insolvente anche per le quote di Tfr maturate dal 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di Tesoreria.

"Nelle situazioni di crisi aziendale – prosegue la Cgil – non è accettabile che alla perdita del lavoro possa aggiungersi anche il rischio di perdere quote di salario già maturate. La decisione delle Sezioni Unite rafforza quindi gli strumenti a disposizione dei lavoratori per recuperare quanto loro dovuto".

Previdenza complementare: le tre componenti

Altrettanto significativa è la sentenza n. 26355/2026, relativa alle somme destinate alla previdenza complementare e non versate dal datore di lavoro. La Cassazione distingue correttamente le diverse componenti: il Tfr conferito al fondo pensione e la contribuzione a carico del lavoratore mantengono natura retributiva e, nelle procedure concorsuali, i relativi crediti sono assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile.

Diversa è invece la qualificazione del contributo posto a carico del datore di lavoro, al quale le Sezioni Unite riconoscono natura previdenziale, escludendo l'applicazione del medesimo privilegio.

Il nodo del contributo datoriale

"È proprio su quest'ultimo punto – evidenzia la Cgil – che la sentenza pone una questione sulla quale è necessario continuare a intervenire. Il contributo datoriale alla previdenza complementare non è una liberalità dell'impresa: è un diritto che nasce dalla contrattazione collettiva e costituisce una parte essenziale del trattamento complessivo riconosciuto al lavoratore dal contratto".

Per la Cgil questo elemento assume un valore ancora maggiore nel sistema dei fondi pensione negoziali, che rappresentano l'espressione diretta della contrattazione collettiva in materia di previdenza complementare. È attraverso i contratti nazionali e gli accordi collettivi che vengono infatti definiti il diritto alla contribuzione datoriale, la misura dei versamenti e il fondo pensione di riferimento.

"La contribuzione del datore di lavoro è uno degli elementi che rendono particolarmente importante l'adesione alla previdenza complementare negoziale: è una risorsa contrattata nell'interesse dei lavoratori e destinata alla costruzione della loro futura prestazione pensionistica. Proprio per questo occorre evitare che, in caso di insolvenza dell'impresa, il lavoratore possa perdere somme che il contratto collettivo gli aveva riconosciuto".

Le novità dal 1° luglio 2026

Le decisioni della Cassazione assumono un rilievo ancora maggiore alla luce delle novità entrate in vigore dal 1° luglio 2026 in materia di previdenza complementare. Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026 è infatti previsto un nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, salvo la possibilità per il lavoratore di effettuare una diversa scelta entro sessanta giorni.

Il nuovo sistema attribuisce un ruolo centrale proprio alla contrattazione collettiva: l'adesione automatica indirizza il lavoratore verso la forma pensionistica individuata dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili e comporta il conferimento del Tfr maturando e della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nelle misure definite dalla contrattazione.

"Siamo quindi di fronte – osserva la Cgil – a un sistema nel quale quote sempre più rilevanti del trattamento economico dei lavoratori, dal Tfr alla contribuzione contrattuale, sono destinate alla costruzione della previdenza complementare. All'aumento dell'automaticità dell'adesione deve corrispondere un aumento delle garanzie".

Le richieste della Confederazione

Per la Confederazione è necessario, in particolare, rafforzare gli strumenti che consentano ai fondi pensione e ai lavoratori di conoscere tempestivamente eventuali omissioni contributive, intervenire per il loro recupero e garantire che Tfr, contributi trattenuti al lavoratore e contribuzione dovuta dal datore di lavoro arrivino effettivamente alla posizione individuale.

"Non possiamo chiedere ai lavoratori di affidare una parte crescente del proprio salario differito e del proprio futuro previdenziale alla previdenza complementare senza costruire contemporaneamente un sistema capace di tutelare fino in fondo quelle risorse".

Il bilancio: un avanzamento, ma il lavoro non è finito

"Le sentenze delle Sezioni Unite – conclude la Cgil – rappresentano dunque un importante avanzamento sul terreno delle tutele e chiariscono definitivamente la natura retributiva del Tfr anche quando viene destinato al Fondo di Tesoreria o alla previdenza complementare. Ma indicano anche il lavoro che resta da fare.

Il Tfr è salario differito. La contribuzione del lavoratore è salario destinato alla previdenza. Il contributo datoriale è un diritto conquistato attraverso la contrattazione collettiva. Tutte queste risorse devono essere effettivamente versate e tutelate.

Nel momento in cui le nuove regole sull'adesione automatica rafforzano il ruolo della previdenza complementare, diventa ancora più necessario garantire trasparenza, controlli tempestivi e strumenti efficaci di recupero delle omissioni contributive, valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva e dei fondi pensione negoziali".