Si muore di lavoro fuori dalle fabbriche, dalle aziende, dagli uffici. Si muore lavorando sulla strada, durante il percorso casa-lavoro. Nel 2014 le denunce d’infortunio mortale sono state 1.107, con 219 lavoratori vittime di incidenti da circolazione e 271 di incidenti in itinere. Il 2015 si annuncia ancora più funesto: da gennaio a ottobre le vittime per incidenti in itinere sono già 259.

È partendo da questi dati e considerazioni che da qualche anno la Cgil di Rimini è impegnata, attraverso il Servizio informativo per Rls (Sirs), a fornire ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni e strumenti al fine di ridurre il rischio da incidente stradale. La sfida appare titanica, basti pensare a come gli Rls possono intervenire a tutela dell’incolumità di chi, per lavoro, varca il cancello della propria azienda e si trova in strada, in un contesto nel quale le variabili sono molteplici: le condizioni atmosferiche, quelle stradali, la presenza di pedoni, ciclisti, altri veicoli, coloro che vigilano sulle regole della circolazione (polizia municipale e polizia stradale).

Raramente l’incidente stradale è un rischio valutato nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr). Invece dovrebbe esserlo, visto che gli articoli 17 e 28 del Testo Unico sulla sicurezza (decreto legislativo 81/2008) stabiliscono che il datore di lavoro valuti tutti i rischi. Questa mancanza è probabilmente dovuta al fatto che una tale valutazione richiederebbe una gestione integrata della sicurezza, con il pieno coinvolgimento delle forze governative, datoriali e sindacali.

Il tema, infatti, ci impone di considerare tre aspetti: quello legato alla strada (circolazione, mezzo di trasporto, viabilità, condizioni stradali), quello legato al lavoro (tipologia di contratto, precarietà, estensione della giornata lavorativa, scarso equilibrio vita-lavoro, stress lavoro-correlato, stipendi, carriere, inquadramenti) e quello legato alla persona (invecchiamento della forza lavoro, conciliazione di tempi di vita e lavoro, contesto esterno, accadimenti privati, stress personali).

Su quali di questi aspetti gli Rls possono incidere? e con quali strumenti? Occorre anzitutto osservare che la normativa di riferimento è varia e complessa: la prima norma da considerare è senz’altro il Codice della strada, seguono poi normative comunitarie e nazionali specifiche del settore trasporti, i Ccnl di riferimento e, infine, il Testo Unico sulla sicurezza.

La prima difficoltà per gli Rls nasce proprio dal Testo Unico: nell’articolo 62 (punto 2, lettera a) del Titolo II “Luoghi di lavoro”, si legge che “le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano ai mezzi di trasporto”. In contrasto con tale dettato, invece, c’è il decreto legislativo 234/2007, che indica (articolo 3, lettera c, punto 2-3) il veicolo quale “posto di lavoro”. La sfida per gli Rls, dunque, è considerare la strada un luogo di lavoro, l’automezzo un’attrezzatura, l’incidente stradale un infortunio.

Le possibili azioni, allora, dovranno essere rivolte a stimolare un puntuale sistema di sicurezza attiva (manutenzione programmata dei mezzi, Abs, sistemi di allarme ostacoli, sistemi per la rilevazione delle condizioni del conducente o per la correzione automatica di errori alla guida) e di sicurezza passiva (cinture di sicurezza, airbag, poggiatesta), andando così a incidere sull’insieme dei dispositivi, sistemi o apparati che dovrebbero impedire il verificarsi di un incidente o di diminuire le conseguenze negative dell’incidente una volta che questo si sia verificato. Altra possibile iniziativa, infine, è quella tesa a sostenere politiche per la salute del lavoratore, riguardanti come alimentazione, alcool e droghe, affaticamento fisico e mentale. Resta inteso, ovviamente, che il sistema di sicurezza più importante è il conducente stesso del mezzo, il cui perfetto funzionamento è la miglior garanzia contro il verificarsi di un incidente.

Alessandra Gori è coordinatrice Sirs Rimini