È nullo il licenziamento di una madre lavoratrice durante il periodo protetto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 475/2017, si è pronunciata nuovamente sull’argomento esaminando il caso di una donna, che era stata licenziata dopo la nascita della figlia e prima che quest’ultima compisse il suo primo anno di vita. La Corte, che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, ha condannato la società al reintegro nel posto di lavoro.

La Cassazione, nel ricordare l’orientamento giurisprudenziale sull’argomento, già consolidato, ha sottolineato “che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti”, il che si traduce nel ritenere il rapporto di lavoro “giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno”. A questo proposito, la Cassazione ha anche richiamato le altre numerose sentenze già emesse (Cass., nn. 18357/04; 24349/10).

La sentenza cassa il pronunciamento emesso dalla Corte d'Appello di Napoli del primo febbraio 2013, laddove pur condannando la società da cui dipendeva la lavoratrice al reintegro nel posto di lavoro, lasciava aperta la possibilità di risolvere il contenzioso con un risarcimento, pari a 5 mensilità di stipendio. Per la Cassazione, però, non ci sono alternative  al reintegro. Il giudice di merito, si legge nel dispositivo, ha erroneamente applicato l’art. 8 della l. n. 604/66, poiché la disciplina legislativa di cui al D.lg.vo n. 151/01 non effettua alcun richiamo alle leggi n. 604/66 e 300/70. La nullità del licenziamento è, quindi, comminata ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 151/01 e la “detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo, prevedendo una autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella, cioè, della colpa grave della lavoratrice“.

In buona sostanza, per la Cassazione il ricorso è fondato perché la Corte d’Appello non ha considerato che al momento del licenziamento, la lavoratrice si trovava nel periodo di puerperio, nonostante questa circostanza fosse stata documentata. Nel caso specifico, il rapporto di lavoro va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio.