Per i lavoratori in esubero delle Ferrovie, ai quali mancano cinque anni per maturare il diritto alla pensione arriva l'assegno straordinario di sostegno al reddito pari, di fatto, all'importo del trattamento pensionistico che avrebbero una volta raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità. Lo precisa una circolare dell'Inps che indica il periodo massimo di fruizione dell'assegno in 60 mesi. Il Fondo, come riporta il sito dell'Inca Cgil, per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito prevede, sulla base della legge di riforma del mercato del lavoro (n.92/2012 ), l'erogazione di prestazioni sia ordinarie che straordinarie. L'importo e la durata risultano però largamente superiori a quelle previste nei settori coperti dalla cassa integrazione.
La prestazione ordinaria, fa sapere l'Inps, può essere corrisposta per 18 mesi ai lavoratori interessati alla riqualificazione ma è pari alla retribuzione lorda (e quindi non ha tetto come l'assegno di cassa integrazione). La prestazione straordinaria è una sorta di accompagnamento alla pensione con un assegno di fatto pari al trattamento al quale si avrebbe avuto diritto al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici. "Il Fondo provvede all'erogazione - si legge nella circolare dell'Inps - di assegni straordinari per il sostegno al reddito in forma rateale riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni, al fine del raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, e al versamento della contribuzione correlata dovuta".

"Destinatario delle prestazioni straordinarie - precisa l'Inps - è il personale dipendente (esclusi i dirigenti) coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro". Il valore dell'assegno straordinario erogato in forma rateale, prosegue la circolare, "è pari all'importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. Per i periodi di erogazione dell'assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria".