Trova finalmente una giusta conclusione la vicenda giudiziaria iniziata nel 2012, che ha visto visto protagonisti la Fiom di Forlì e circa 35 lavoratrici e lavoratori dello stabilimento Electrolux di Forlì, costituitisi in giudizio contro la multinazionale svedese che in Italia ha sei stabilimenti con oltre 5.500 addetti. I fatti risalgono al 25 ottobre del 2012, quando nello stabilimento di Forlì, durante lo smantellamento di alcune vecchie linee inattive, si sviluppò un incendio il cui fumo intenso si è propagato anche allo stabilimento adiacente, in cui si stava regolarmente lavorando.

I lavoratori, preoccupati dal forte odore acre, hanno sospeso l’attività, allontanandosi dall’area interessata. Spento l’incendio, l’azienda voleva che il lavoro riprendesse subito, mentre i lavoratori hanno deciso di attendere i rilievi dei vigili del fuoco, tornando in produzione meno di un’ora dopo. Per questo Electrolux ha trattenuto dalle buste paga i 45 minuti di mancata prestazione lavorativa. Provvedimento considerato inaccettabile e lesivo del diritto di autotutela dalla Fiom di Forlì che insieme ai lavoratori colpiti ha intentato causa a Electrolux.

Ora la sentenza della Corte d'appello ribalta il giudizio espresso in primo grado nel settembre 2018 dal Tribunale di Forlì, che aveva accolto le istanze di Electrolux, e condanna l'azienda al risarcimento dei lavoratori appellanti e al pagamento di parte delle spese legali. Secondo il Giudice, la legge sancisce, con l'art. 2087 del Codice Civile, il diritto dei lavoratori ad astenersi dalla prestazione lavorativa e di allontanarsi dal posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile senza pregiudizio o conseguenza alcuna, e il dovere del datore di lavoro di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

La sentenza dunque rappresenta non solo una importante vittoria dei lavoratori e del sindacato, ma anche un fondamentale tassello nella giurisprudenza del diritto del lavoro in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il professor Umberto Romagnoli, giuslavorista, commenta positivamente l'esito della vicenda processuale, evidenziando la corretta applicazione di un principio generale del diritto delle obbligazioni, in base al quale il diritto del datore di lavoro a ricevere la prestazione dovuta dal lavoratore per contratto sussiste solo a condizione che la medesima non sia  lesiva del diritto alla salute, che lo stesso datore di lavoro è tenuto a salvaguardare.

Infatti, “se il pericolo è accertato, il lavoratore che rifiuta la prestazione non solo è esonerato da responsabilità per inadempimento, ma è legittimato a pretendere che il datore di lavoro sia condannato a risarcire i danni prodotti dalla sua inadempienza”. Nel caso dei lavoratori di Electrolux i 45 minuti di paga. In definitiva, anche per diritto privato, l’economia viene dopo la salute, che non è monetizzabile. Non poco in tempi di pandemie ricorrenti.