Uno degli aspetti più delicati nell’affrontare il tema del rapporto tra istruzione, formazione e lavoro è l’uso volutamente ambiguo e distorto delle parole che indicano dispositivi ordinamentali o applicativi che declinano nel concreto tale relazione. Come è facile immaginare la confusione terminologica non è affatto figlia d'incompetenza o imperizia ma rientra pienamente nel tentativo di rendere egemone un modello di scuola che perde i connotati di luogo democratico, sociale e culturale per essere piegato ai bisogni e ai modelli organizzativi delle imprese.  Cerchiamo dunque di fare un po' di ordine.

Alternanza scuola- lavoro 
Si tratta di uno strumento didattico per la realizzazione dei percorsi di studio del secondo grado. Non rappresenta un contratto di lavoro. I relativi percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con le camere di commercio, con gli enti pubblici e privati, ecc.   La legge 107/15 ha reso obbligatoria l’Asl nel triennio della secondaria di II grado individuando un numero ben preciso di ore: 200 per i licei, 400 per tecnici e professionali, stanziando 100 milioni di euro all’anno per la realizzazione di percorsi.

La legge di bilancio del 2019 ha modificato la denominazione (ora Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, Pcto) ,ha ridotto il numero di ore di obbligo, 90 ore per i licei, 150 per i tecnici e 210 per i professionali, ridotto il finanziamento a poco meno di 43 milioni. Nonostante queste modifiche il quadro di riferimento valoriale non è cambiato e per tale motivo continuiamo a ribadire le rivendicazioni che portiamo avanti da anni:

  • contrarietà alla obbligatorietà e alla precisa quantificazione delle ore in alternanza-Pcto;
  • i percorsi non devono rappresentare un paravento utile a mascherare rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato gratuito;
  • i Pcto devono rimanere un’opportunità formativa pienamente inserita e valorizzata nei percorsi di studio frequentati dalle studentesse e dagli studenti;
  • devono essere scelti soggetti ospitanti che ordinariamente predispongono una formazione permanente per i propri dipendenti;
  • gli studenti non devono sostituire posizioni professionali all’interno del soggetto ospitante.

L’alternanza non deve essere confusa né con l’apprendistato (vedi oltre), né con la formazione continua dei lavoratori finalizzata a migliorare il livello di qualificazione e di sviluppo professionale delle persone che lavorano. Per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione personale dello studente con il contesto lavorativo, l’alternanza si differenzia dallo stage e dal tirocinio.

Stage e tirocini
Stage e tirocini, anche se spesso utilizzati come sinonimi, indicano in realtà due tipologie di esperienze attraverso le quali gli studenti prendono contatto, prima della conclusione dell’esperienza scolastica, con il mondo del lavoro. Possono avere finalità diverse (es. orientative, formative ecc.), una durata variabile (dalla visita aziendale della durata di un giorno a stage di tre o quattro settimane), una diversa collocazione all’interno del percorso formativo annuale (all’avvio dell’anno scolastico, durante lo svolgimento o al termine delle lezioni, nelle pause didattiche, ecc.), o pluriennale, con riferimento alla struttura del corso di studi (es. secondo biennio, quinto anno ecc.).

Lo stage, attivato preferibilmente sulla base di una convenzione tra istituzione scolastica e impresa, consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di una realtà lavorativa allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio.

Il tirocinio – che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si distingue in tirocinio formativo e tirocinio di orientamento – è utilizzato generalmente come opportunità d'inserimento temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante.

Apprendistato 
È un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d'istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il giovane, titolare di un vero e proprio contratto individuale di lavoro, ha l’obbligo di effettuare il normale orario di lavoro previsto dal Ccnl di settore, costituito dalla formazione interna, dalla formazione esterna, e dalle ore di “lavoro” vero e proprio. L‘organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. Per “formazione interna" e "formazione esterna" si intendono i periodi di apprendimento formale, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l’istituzione formativa.

Nel vigente quadro ordinamentale l’apprendistato non deve (dovrebbe) essere confuso con l’alternanza scuola lavoro. Infatti l’alternanza non è un contratto di lavoro e i relativi percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica.

Sistema duale
Il sistema duale è una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi "in aula" (presso una istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in "contesti lavorativi" (presso una impresa/organizzazione) ed è stata introdotta organicamente dal Dlgs 81/15 e dalla Legge 107/15 e relative norme e attuative. Tre sono gli strumenti per attuare questo modello di apprendimento:

  • l’alternanza rafforzata, con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue (a partire dai 14 anni); 
  • l’impresa formativa simulata, ovvero modalità di realizzazione dell'alternanza attuata mediante la realizzazione di un'azienda virtuale, animata dagli allievi di una classe, che svolge un'attività di mercato e fa riferimento ad un'azienda reale (cd. azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da simulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Anche questa modalità formativa prevede periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue; 
  • l’apprendistato di primo livello (o  apprendistato formativo/duale ex art. 43 Dlgs. 81/2015) che consente - da un lato - il conseguimento di un titolo di studio (in generale la qualifica e il diploma professionale) e - dall'altro - di maturare un'esperienza lavorativa diretta (a partire dai 15 anni).

Il sistema duale è fortemente finanziato nell’ambito dei percorsi Istruzione e Formazione Professionale realizzati dai centri di formazione professionale. Flc e Cgil ne hanno chiesto la cancellazione e comunque la collocazione dopo i 18 anni, anche alla luce del numero limitato dei partecipanti, per la gran parte presenti nel nord-est del Paese.

(Luigi Caramia, segretario nazionale Flc Cgil)