La Camera ha approvato all'unanimità il testo per la ratifica della Convenzione 190 contro la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro, relatrice Laura Boldrini. La Convenzione era stata adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Si tratta di un concreto passo in avanti e ora per il via libero definitivo manca solo il sì del Senato. La Convenzione fornisce una definizione molto ampia di molestia come comportamenti e pratiche che provocano, mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici. Non solo l'abuso fisico quindi come violenza ma anche quello verbale, oltre allo stalking e al mobbing. In particolare, si fa espresso riferimento alle violenze e alle molestie fondate sul genere. La Convenzione, infatti, si propone di tutelare tutti dalla violenza e dalle molestie sul lavoro, ma riconosce che le donne sono le piu' colpite.

Soddisfazione dalla responsabile delle Politiche di genere e delle Politiche internazionali della Cgil Susanna Camusso: “La Convenzione adottata l’anno scorso dall’Organizzazione internazionale del lavoro  è frutto dell’iniziativa del movimento delle donne e delle organizzazioni sindacali, e sancisce che senza il rispetto delle persone, delle donne, non solo non può esserci un buon lavoro, ma si è in presenza di una violazione dei diritti umani”. “È molto importante che l’Italia sia tra i primi paesi a ratificare la Convenzione, rendendola così effettiva”. Ratifica che, conclude Camusso, “deve rappresentare un impegno ad attuare vere politiche di contrasto alle molestie e alle violenze sul lavoro”.

Le tutele stabilite dalla Convenzione sono indipendenti dal tipo di contratto e comprende, pertanto, anche i volontari e le volontarie, le persone che frequentano corsi di formazione, di tirocinio o di apprendistato e coloro che sono alla ricerca di un lavoro, nonché i lavoratori e le lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia terminato. In maniera speculare, la convenzione protegge anche i datori di lavoro e si applica a tutti i settori occupazionali sia privati che pubblici. Infine, essa riconosce che le violenze e le molestie possono verificarsi anche in luoghi diversi da quello di lavoro inteso in senso fisico, comprendendo, dunque, tutte le condotte che si verificano, ad esempio, durante viaggi di lavoro o eventi sociali, nonché a seguito di comunicazioni di lavoro, anche per via telematica. 

Il dispositivo prevede anche un articolato quadro di obblighi per gli Stati membri, a partire da quello di adottare disposizioni interne che definiscano la violenza e le molestie conformemente a quanto da essa previsto e che prescrivano ai datori di lavoro di porre in essere le misure atte a prevenire le condotte lesive, fino al piu' generale obbligo per gli stessi Stati di adottare le misure necessarie, sia preventive che repressive. In particolare, la Convenzione chiede agli Stati di garantire alle potenziali vittime di violenze o di molestie l'accesso alla giustizia in maniera effettiva e di predisporre misure adeguate.